Derogabile sotto il minimo l’indennizzo annuo Pinto per il credito di lavoro soddisfatto dal Fondo di Garanzia (Cass. civ. Sez. 2 n. 12072 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, previsto dall’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, può essere liquidato dal giudice di merito, con motivazione adeguata, anche in misura inferiore al parametro minimo di € 400,00 per ciascun anno di ritardo, oltre la soglia della durata ragionevole. Tale possibilità di deroga in diminuzione, espressamente consentita dall’inciso «di regola» contenuto nella norma, non contrasta con gli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost., purché l’importo non risulti irragionevole, simbolico o manifestamente inadeguato rispetto al pregiudizio effettivamente subito. In materia di procedure concorsuali, la tempestiva e significativa riduzione della pretesa creditoria per effetto dell’intervento del Fondo di Garanzia INPS può giustificare la decurtazione dell’indennizzo annuo al di sotto del minimo legale, dovendosi contemperare la peculiarità del fallimento con la funzione satisfattiva dell’equa riparazione. Le spese processuali liquidate a favore dell’Avvocatura dello Stato non devono essere incrementate del rimborso delle spese generali, riconoscibile solo in favore degli avvocati del libero foro.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti di una società poi fallita, ammessi al passivo in privilegio per i propri crediti di lavoro ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., proponevano ricorso ai sensi della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, deducendo l’irragionevole durata della procedura fallimentare. Il Consigliere delegato riconosceva un indennizzo annuale di € 250,00, applicando una decurtazione del 50% rispetto al parametro base di € 500,00, in considerazione del fatto che il Fondo di Garanzia INPS aveva provveduto al pagamento di buona parte dei crediti in un breve lasso di tempo dall’ammissione al passivo, attenuando il pregiudizio morale. A seguito dell’opposizione dei creditori, la Corte d’Appello confermava la legittimità della riduzione dell’indennizzo al di sotto del minimo legale, valorizzando la locuzione «di regola» contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001. I lavoratori ricorrevano per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dei parametri inderogabili di liquidazione e la correttezza del rimborso delle spese generali riconosciuto all’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che il giudice di merito non avrebbe potuto riconoscere un indennizzo annuo inferiore al minimo di € 400,00 previsto dall’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, ritenuto quale limite invalicabile in assenza delle ipotesi tassative di cui ai commi 1-bis e 1-ter. La censura è stata dichiarata infondata. La Suprema Corte ha chiarito che l’inciso «di regola» contenuto nella norma attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale di discostarsi dai parametri predeterminati, in aumento come in diminuzione, purché la deroga sia sostenuta da un’adeguata motivazione che dia conto delle peculiarità del caso concreto.
La possibilità di riduzione sotto il minimo è stata ritenuta coerente con il sistema normativo della legge Pinto, letto nel combinato disposto dei commi 1, 1-bis, 1-quater e 3 dell’art. 2-bis e dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89/2001. Quest’ultima disposizione, introducendo una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per le pretese di valore irrisorio, conferma la necessità di una correlazione effettiva tra il patimento subito e l’entità dell’indennizzo, evitando sovracompensazioni in quelle situazioni in cui la pretesa originaria, pur non irrisoria, si sia sensibilmente ridotta nel corso del procedimento.
Quanto alle procedure concorsuali, la Corte ha ribadito la loro peculiarità ontologica rispetto al giudizio di cognizione, richiamando il principio per cui l’entità della pretesa rimasta insoddisfatta all’esito dei piani di riparto non costituisce automaticamente il limite della liquidazione, ma può rilevare, con motivazione adeguata, sulla determinazione del parametro annuo. In questa prospettiva, il tempestivo intervento del Fondo di Garanzia INPS, che ha soddisfatto in misura rilevante i crediti di lavoro entro il tempo ragionevole, giustifica una decurtazione che può portare l’indennizzo al di sotto del minimo di € 400,00, senza che ciò contrasti con gli artt. 6 CEDU e 111 e 117 Cost., sempre che l’importo non risulti simbolico o manifestamente inadeguato.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha accolto la doglianza relativa alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, del DM n. 55/2014, affermando che le spese processuali riconosciute a favore della parte assistita dall’Avvocatura dello Stato non debbono essere incrementate del rimborso delle spese generali, spettante esclusivamente agli avvocati del libero foro, richiamando i precedenti di Cass. n. 28505/2020 e Cass. n. 13863/2025. In ragione dell’accoglimento parziale, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente al capo sulle spese, espungendo la condanna al rimborso delle spese forfetarie e sostituendola con quella al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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