Restituzione del controvalore dei beni sequestrati al giudice dell’attuazione (Cass. pen. Sez. III n. 30417 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misura cautelare reale, la tutela del terzo che assume di essere titolare di un diritto sui beni sequestrati e poi alienati non si esercita davanti al tribunale del riesame. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. richiama espressamente la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 e, in particolare, il titolo IV del libro I, per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria. Ne consegue che la legittimazione ad agire, il titolo della detenzione, la buona fede del terzo e la capienza del patrimonio della debitrice vanno prospettati all’amministratore giudiziario, cui si chiede la restituzione del controvalore, e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura, che procede secondo gli artt. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. È inammissibile il ricorso che riproponga tali questioni senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente assume di essere depositante di metalli preziosi, specificamente oro, presso una società per azioni, sotto forma di “conto tesoro”, e di essere terza di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società.
Il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile, e in ogni caso rigettato, l’istanza di dissequestro dell’oro e di restituzione del controvalore. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 11 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto avverso quel decreto. La ricorrente impugna tale ordinanza in cassazione, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione e sostenendo la sufficienza del patrimonio immobiliare della società a garantire il credito dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame aveva ricordato come il G.i.p. avesse già dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro perché riproponeva temi e questioni affrontati nell’ordinanza del 24 novembre 2023, senza dedurre fatti nuovi. La ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi di quel provvedimento, né con l’appello cautelare né con il ricorso, con conseguente originaria inammissibilità dell’appello stesso.
L’appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione. Deve pertanto individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale alle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. La Corte richiama, tra le più recenti, Sez. 6 n. 1919 del 10.12.2024, Sez. 5 n. 9432 del 12.01.2017 e, con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2 n. 46575 dell’11.11.2022.
Nel merito, accertato che l’amministratore giudiziario, con autorizzazione del G.i.p., ha alienato l’oro ricavando una somma destinata al FUG, è pacifico che non è più possibile la soddisfazione della pretesa in forma specifica. Il punto controverso attiene all’individuazione del giudice e della procedura per ottenere la restituzione del controvalore. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia alla disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, titolo IV del libro I: le questioni sul titolo della detenzione, sulla buona fede del terzo e sulla capienza del patrimonio devono essere prospettate all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura.
Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale del riesame non lo ha negato in generale, ma ha escluso l’interesse a chiedere la restituzione del controvalore al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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