Misure cautelari e narcotest: sufficienza degli indizi e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 30421 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per reati in materia di stupefacenti, per l’applicazione della misura non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente il narcotest eseguito dalla polizia giudiziaria come atto di indagine autonomo e non in contraddittorio. La configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non richiede un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione sulla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità della stessa. A tal fine rilevano anche altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o altri indizi gravi, specifici e concordanti.

Il Fatto

Con ordinanza in data 19 settembre 2024 il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 29 agosto 2024, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per violazioni del Testo Unico stupefacenti.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per applicazione della misura in assenza di specifica richiesta del P.m.; mancata derubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; erronea valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi del fascicolo; erronea valutazione dell’adeguatezza della misura. Uno dei ricorrenti ha inoltre dedotto il travisamento della prova in ordine alla disponibilità dell’immobile e la mancanza di motivazione sulla personalità in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il Tribunale del riesame aveva ricostruito in fatto che il P.m. aveva formulato imputazione provvisoria per detenzione di cocaina e hashish, chiedendo per entrambe le condotte, separatamente descritte, l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La doglianza è stata quindi considerata ripetitiva di censura già vagliata e disattesa.

Sul secondo motivo, relativo alla possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l’applicazione della misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia come atto di indagine autonomo e non in contraddittorio, purché il giudice motivi adeguatamente sugli elementi univocamente significativi della tipologia ed entità della sostanza.

Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali principi, desumendo la natura drogante delle sostanze anche da ulteriori indici: la presenza sui luoghi di ampio materiale per il confezionamento e di appunti con nomi e cifre, nonché il tentativo degli indagati di disfarsi di parte dello stupefacente all’arrivo della polizia giudiziaria.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione del riesame sul concreto e attuale pericolo di recidiva, ravvisato negli importanti quantitativi di stupefacente, nella disponibilità dell’immobile, nel ritrovamento del materiale di confezionamento e di appunti, nonché nella disponibilità di una somma di denaro incompatibile con la condizione di persona priva di lecita occupazione. Ineccepibile è stata ritenuta la motivazione sull’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, avuto riguardo al livello di inserimento nel narcotraffico, alle modalità della condotta e alla facile elusione dei controlli.

La Corte ha infine dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ragione di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

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