Continuazione e pena pecuniaria per il reato satellite: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 14423 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, in sede di esecuzione, la determinazione della pena complessiva deve avvenire individuando la pena base per il reato più grave e operando aumenti distinti e motivati per ciascun reato satellite. Qualora il reato più grave sia punito con la sola pena detentiva e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, l’aumento per il reato satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, ma, per il principio di legalità della pena e del favor rei, deve rispettare il genere di pena previsto per il reato satellite. L’aumento della pena detentiva del reato più grave va quindi ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.. L’obbligo motivazionale sui singoli aumenti è attenuato quando la pena per il reato satellite sia contenuta, dovendosi dare conto del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in misura commisurata all’entità della pena inflitta.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 settembre 2025, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna: la prima per associazione per delinquere di tipo mafioso e altri reati, la seconda per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giudice rigettava invece la richiesta di continuazione con i fatti oggetto di una terza sentenza, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per l’eterogeneità delle condotte e il considerevole lasso temporale intercorso.

Avverso l’ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la sproporzione degli aumenti di pena applicati per i reati satellite; la violazione di legge per avere il giudice applicato la pena pecuniaria, non prevista per il reato più grave di cui all’art. 416-bis cod. pen.; la mancata valutazione complessiva degli indici del medesimo disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo di ricorso. Quanto alla mancata continuazione con il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, la motivazione è stata giudicata conforme ai principi di legittimità: il giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il lungo periodo di tempo trascorso, circa sei anni, e l’eterogeneità delle condotte, elementi che escludono che il fatto fosse compreso nell’originaria deliberazione assunta al momento dell’adesione all’associazione. La Corte ha richiamato il principio per cui è irrilevante che la determinazione a commettere il reato sia sopravvenuta successivamente, citando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017.

In ordine alla determinazione della pena, la Corte ha ricordato che, ai fini dell’applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è tenuto a individuare la pena base ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che deve corrispondere a quella in concreto inflitta per la violazione più grave. A tale pena vanno operati i singoli aumenti per i reati satellite, con specifica e autonoma valutazione che deve essere motivata. La Corte ha però precisato che l’obbligo motivazionale risulta attenuato quando la pena per il reato satellite sia contenuta, come nel caso di specie, poiché il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece accolto. La Corte ha rilevato l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione nell’applicare la pena pecuniaria come aumento per il reato satellite, nonostante il reato più grave fosse punito esclusivamente con la pena detentiva. Richiamando le Sezioni Unite n. 40983 del 2018, la Corte ha affermato che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, l’aumento per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, ma deve rispettare il genere della pena prevista per il reato satellite. Pertanto, l’aumento della pena detentiva del reato più grave doveva essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen..

L’errore nella determinazione della pena complessiva ha comportato l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente a tale punto. La Corte, ravvisando la possibilità di correggere l’errore in sede di legittimità, ha rideterminato la pena in anni diciannove e mesi dieci di reclusione ai sensi dell’art. 620, lett. l, cod. proc. pen., disponendo l’annullamento senza rinvio e rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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