Favoreggiamento personale è reato di pericolo: irrilevante l’archiviazione del reato presupposto (Cass. pen. Sez. VII n. 10840 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di favoreggiamento personale è reato di pericolo e si configura in presenza di un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche solo limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale in cui le investigazioni erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. Una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, è irrilevante l’applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. Ne consegue che l’intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto non esclude la configurabilità del favoreggiamento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza dell’08.05.2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di un conoscente, autore di un delitto di lesioni aggravate commesso ai danni di un terzo all’interno di un locale.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo doglianze in punto di fatto sulla valutazione dei filmati dell’aggressione, un presunto difetto visivo del ricorrente e profili relativi al reato presupposto. La questione giunge davanti alla Corte suprema per la verifica della correttezza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: la Corte d’appello aveva valutato puntualmente i filmati dell’aggressione, ripresi dall’apparato di videosorveglianza del locale, con indicazione specifica dei singoli fotogrammi.

I motivi risultano inoltre meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici. In particolare, la sentenza impugnata aveva congruamente giustificato la responsabilità penale per il delitto contestato ed esaminato le deduzioni difensive, considerato che il delitto di lesioni, con frattura della scatola cranica, fu consumato di fronte al ricorrente.

Quanto all’art. 384 cod. pen., la Corte di merito ne aveva correttamente escluso l’operatività per assenza dei presupposti, innanzitutto per la mancanza di rapporti di parentela con l’autore del delitto. Era stata altresì esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e valutati gli altri profili attinenti al trattamento sanzionatorio.

Sul motivo relativo al reato presupposto, la Corte richiama il principio secondo cui il favoreggiamento personale è reato di pericolo, consistente in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, con negativa alterazione del contesto fattuale. Una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale, è irrilevante l’applicazione di una causa di non punibilità o il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irrilevante l’intervenuta archiviazione relativa al reato presupposto, invocando il precedente della Sez. 6, n. 13143 del 1/03/2022.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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