Rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse esclude le spese (Cass. pen. Sez. IV n. 30477 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La rinuncia all’impugnazione determinata da sopravvenuta carenza di interesse, per fattori eziologicamente estranei alla sfera volitiva del ricorrente, non comporta condanna alle spese processuali né versamento in favore della Cassa delle ammende, mancando ogni profilo di soccombenza processuale.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, con sentenza di patteggiamento del 16 dicembre 2024, applicava a quattro imputati pene detentive e pecuniarie per violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in parte sostituite con la detenzione domiciliare e con il lavoro di pubblica utilità. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione.

Alcuni ricorrenti contestavano la mancanza di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla dosimetria della pena. Altri lamentavano che la detenzione domiciliare sostitutiva era stata irrogata senza indicare il periodo di permanenza obbligatoria in casa e quello di possibile uscita, con conseguente illegalità della pena. Nelle more della discussione, i difensori di tre ricorrenti depositavano atti di rinuncia ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, dopo un provvedimento di correzione dell’errore materiale del GUP che aveva specificato gli orari della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte. Quanto al ricorrente che ha coltivato l’impugnazione, il percorso è processuale: si tratta di ricorso proposto avverso sentenza di patteggiamento fondato su motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103/2017, si applica alle istanze di patteggiamento proposte dopo il 3 agosto 2017.

Ne deriva che non è più deducibile in cassazione il vizio concernente la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né le doglianze sulla dosimetria della pena e sulla prevalenza delle attenuanti, peraltro formulate in modo generico. L’ambito di ricorribilità è ristretto ai soli casi di illegalità della pena, non ravvisabile nella specie. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte cost. n. 186/2000.

La seconda questione, di carattere più squisitamente processuale, riguarda i tre ricorrenti che hanno rinunciato all’impugnazione. La Corte ricorda il principio consolidato per cui la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità non genera oneri in ordine alle spese processuali quando la rinuncia scaturisce da carenza di interesse determinata da fattori estranei alla sfera volitiva del ricorrente.

Nel caso concreto la decisione abdicativa trova origine nella sostanziale convergenza tra le istanze difensive e il successivo intervento modificativo del GUP, che ha rideterminato in senso favorevole le modalità esecutive. Si configura così una rinuncia per sopraggiunto difetto di interesse, non un mero abbandono volontario dell’azione. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 15908 del 22.02.2024 e Sez. I n. 13607 del 10.12.2010, escludendo tanto la condanna alle spese quanto il versamento alla Cassa delle ammende, per assenza di soccombenza processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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