Affidamento in prova: decisivi i precedenti e la mancata revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 32880 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale il giudice non può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati in espiazione, ma deve valutare il comportamento del condannato successivo ai fatti di condanna, per verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità. Non assumono rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato. Ove invece il condannato opponga una lettura minimizzante fondata sulla sola risalenza dei fatti, senza indicare elementi di segno positivo, il rigetto dell’istanza è congruamente motivato.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 10 aprile 2025, ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di un condannato. A fondamento della decisione il Tribunale ha posto l’esistenza di plurime condanne per fatti successivi a quello in esecuzione, la segnalazione di reati recenti e l’inidoneità del domicilio presso una roulotte.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe valorizzato la sola inidoneità del domicilio, omettendo che si tratta di collocazione presso un mercato rionale ove il ricorrente svolge attività di custode; i precedenti richiamati sarebbero risalenti e la più recente notizia di reato sarebbe priva di conferme.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il principio espresso da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855: la concessione dell’affidamento esige la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti di condanna, onde accertare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità. Nel medesimo senso sono richiamate Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo e Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone.

Viene poi ribadito che, nel giudizio prognostico, non possono da soli assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo sia almeno avviato. Il giudice deve pertanto valutare in concreto gli elementi positivi, valorizzando i precedenti, le informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale. Nello stesso senso la Corte cita Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M. e Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto.

Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ha ragionevolmente evidenziato che il ricorrente è gravato da numerosi precedenti risultanti dal certificato del casellario per reati di falso, contro il patrimonio e di spaccio di stupefacenti. Ha inoltre valorizzato la segnalazione di una notizia di reato per truffa del 2023 e una ulteriore pendenza per falso e ricettazione per fatto del 2010.

A fronte di tali elementi il ricorrente oppone una lettura minimizzante che, anziché indicare elementi trascurati in punto di avvio del processo di revisione critica, valorizza in termini pressoché esclusivi la lontananza nel tempo dei fatti di condanna. Non sono state fornite indicazioni specifiche, risultando anzi dimostrato lo svolgimento di un’attività lavorativa che il ricorrente stesso ha definito non regolare. Mancano pertanto elementi ulteriori idonei a illustrare un serio avvio della revisione critica, specie alla luce della recente denuncia per truffa.

Coerente con le risultanze disponibili è anche il rigetto della detenzione domiciliare, stante l’inidoneità del domicilio in un veicolo amovibile come una roulotte, collocata presso un mercato rionale ove il ricorrente svolge non un’attività economicamente autonoma, ma solo a titolo gratuito. Non è dunque ravvisabile alcun vizio della motivazione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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