Misure alternative: servono elementi positivi di revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 27970 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative — quale il mancato superamento dei limiti massimi della pena da scontare o l’assenza di reati ostativi — ma occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. L’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo già avviato di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi. Il giudice, pur non potendo prescindere dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione. Il tribunale di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi nelle relazioni degli organi deputati all’osservazione del condannato, ma è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal condannato, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ordinaria.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa si duole che il beneficio sia stato negato sulla base di precedenti giudiziari risalenti e della ritenuta incapacità del ricorrente a un percorso rieducativo. Sostiene che il condannato aveva comunicato all’Uepe lo svolgimento di attività lavorativa da remoto, a riprova della buonafede, e che i rapporti con l’Uepe sono sempre stati regolari. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del rapporto affettivo stabile e dell’ininterrotto svolgimento, da anni, di attività lavorativa, valorizzando i soli precedenti remoti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi.

Occorre, invece, che risultino elementi positivi, idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole circa la prova e la prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni vanno inquadrate nel più generale principio per cui l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, da escludersi motivatamente attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi.

La Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità: il giudice, pur non potendo prescindere dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare se vi siano i sintomi di una positiva evoluzione della personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale. Vengono citate Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014 e Sez. 1 n. 17021 del 09/01/2015.

Il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019). Inoltre, nell’esaminare le relazioni degli organi deputati all’osservazione, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto a considerarne le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità (Sez. 1 n. 23343 del 23/03/2017).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha dato atto che una precedente ordinanza, di appena tre mesi anteriore, aveva già escluso la possibilità di formulare una prognosi di affidabilità esterna, essendo state commesse condotte illecite della stessa indole dopo la commissione del reato di calunnia di cui alla sentenza in esecuzione. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il condannato non risulta mai essere stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a svolgere attività lavorativa, né presso la società originariamente indicata né presso quella da cui attualmente dipende, come da documentazione depositata dal difensore. In atti vi è il decreto con cui veniva respinta, proprio per l’incertezza rilevata, l’istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società. La Corte ha quindi ritenuto che il condannato, nel riferire all’Uepe che l’autorità giudiziaria era a conoscenza dello svolgimento del lavoro, abbia riferito una circostanza falsa, che, in uno con i gravi precedenti penali e il vissuto delinquenziale verso cui non manifesta alcuna riflessione critica, evidenzia l’immeritevolezza dell’ampia misura richiesta.

Il carattere recessivo attribuito agli altri aspetti segnalati dal ricorrente non è idoneo a scalfire la ragionevolezza e coerenza della motivazione. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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