Inammissibile il ricorso sul diniego di tenuità del fatto e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 30879 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito che nega la causa di non punibilità assolve all’onere motivazionale anche quando, pur senza dedicate apposite ed espresse considerazioni, qualifica la condotta dell’agente in termini tali da escludere implicitamente che il fatto possa ritenersi particolarmente tenue. Il controllo di legittimità non investe la riconoscibilità astratta del beneficio, ma la congruenza della motivazione rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinarne o meno il riconoscimento, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello, per atti persecutori e per un reato contravvenzionale collegato alla prescrizione disattesa contenuta in un provvedimento di foglio di via obbligatorio. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 05.11.2024, ha confermato la condanna, escludendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e negando le circostanze attenuanti generiche.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha contestato il requisito psicologico del reato, sostenendo di non essere in grado di comprendere la portata del provvedimento. Con il secondo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, dolendosi dell’insufficienza della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina anzitutto il motivo sul requisito soggettivo. I giudici di merito hanno accertato che il ricorrente, al momento di ricevere il provvedimento con la prescrizione, era in condizione di comprenderne la portata: si trovava in Italia da oltre tre anni, nel corso dei quali aveva commesso il delitto di atti persecutori, ed era in possesso di carta di identità. La Corte ritiene tale accertamento immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Il rilievo difensivo è pertanto infondato, tanto più che il reato contravvenzionale può essere contestato anche a chi abbia agito con atteggiamento meramente colposo.

Sul secondo motivo la Corte rileva che i giudici di appello hanno indicato le ragioni ostative all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., connesse all’assenza, nella fattispecie concreta, degli elementi sintomatici della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono alla riconoscibilità astratta del beneficio, senza confrontarsi con l’interpretazione dell’istituto offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudice è tenuto a una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, utilizzando i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo. Richiama altresì il principio per cui, in caso di diniego, l’onere motivazionale è soddisfatto anche quando il giudice, senza apposite considerazioni, qualifichi la condotta in termini incompatibili con la tenuità (in tal senso Sez. V n. 24780 del 2017 e Sez. III n. 48317 del 2016).

Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno illustrato in termini ineccepibili le ragioni del diniego, connesse alle negative informazioni sul vissuto giudiziario dell’imputato, gravato da tre precedenti condanne, una delle quali per fatto analogo. La Corte ribadisce che il giudice può valorizzare un solo elemento tra quelli dell’art. 62-bis cod. pen. e dell’art. 133, potendo risultare sufficiente anche un elemento attinente alla personalità del colpevole (in tal senso Sez. II n. 23903 del 2020 e Sez. V n. 43952 del 2017). La giovane età dell’imputato, nel contesto indicato, è stata ritenuta insufficiente a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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