Continuazione in executivis esclusa dalla distanza cronologica tra i reati (Cass. pen. Sez. VII n. 30877 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone la dimostrazione che i reati siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo illecito. La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi né sulla mera reiterazione di condotte illecite, che semmai integra il diverso paradigma della abitualità e della professionalità nel reato. Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, ma è sufficiente che quelli valorizzati siano significativi. L’apprezzamento è rimesso al giudice dell’esecuzione ed è insindacabile in legittimità se la motivazione è adeguata e congrua. Un consistente intervallo temporale tra i reati esclude di per sé, sul piano logico e giuridico, la dedotta anticipata programmazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione, chiedendo che i reati oggetto di tre distinte condanne fossero ricondotti a un unico disegno criminoso. A sostegno ha richiamato le dichiarazioni rese in sede di esame, con cui aveva riferito la finalità di evasione fiscale sottesa all’intera attività illecita protratta per oltre tre lustri.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’istanza inammissibile, perché meramente iterativa di altra già rigettata, e nel merito ha escluso la continuazione mutuando la motivazione della precedente decisione. La questione arriva in Cassazione con ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce preliminarmente il quadro giurisprudenziale sul vincolo della continuazione in executivis. Le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, come affermato da Sez. I n. 11564 del 2012.
Tale programma non va confuso con una concezione di vita improntata all’illecito. In quest’ultimo caso la reiterazione è espressione di un programma di vita penalizzato da istituti come la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello del favor rei sotteso alla continuazione (Sez. V n. 10917 del 2012).
La verifica della preordinazione non può compiersi su indici meramente presuntivi o congetture processuali (Sez. I n. 37555 del 2015). Occorrono concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate, con la precisazione che i reati successivi non devono essere frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 2017). Non è però necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013; Sez. I n. 44862 del 2008).
L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata, senza vizi logici né travisamento dei fatti. Nel caso esame il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione in ragione dell’enorme intervallo temporale tra i reati, pari a otto e cinque anni, commessi peraltro in località distinte, con correi differenti e modalità non coincidenti.
La Corte ribadisce che il decorso di un consistente torno di tempo tra le manifestazioni antisociali supporta di per sé, sul piano logico e giuridico, il convincimento del giudice dell’esecuzione. Le obiezioni del ricorrente non valgono a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni, fondate su un idoneo apparato argomentativo e immuni da contraddizioni o illogicità manifeste. La distanza cronologica appare incompatibile con la dedotta anticipata programmazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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