La prova nuova nella revocazione della confisca di prevenzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 19115 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova idonea a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. Non costituisce prova nuova quella deducibile e non dedotta nell’ambito del procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. La valutazione del carattere di novità rispetto a una prova preesistente ha natura preliminare e attiene all’ammissibilità dell’istanza di revocazione stessa, potendo essere effettuata con procedura de plano. Il giudice della revocazione non può limitarsi a una rilettura di elementi di fatto già valutati, ma deve accertare l’oggettiva e insuperabile impossibilità di produzione nella fase originaria, non essendo sufficiente la mera allegazione della “non agevole disponibilità” del documento.
Il Fatto
Con decreto del 24 novembre 2015, il Tribunale di Vibo Valentia, applicando la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva disposto la confisca di due cespiti intestati a terzi ma ricondotti al proposto: un immobile e un’associazione sportiva con relativo compendio aziendale. Il ricorrente, terzo interessato e tra i titolari del secondo cespite, aveva presentato istanza di revoca, rigettata in prime cure e in appello. La Corte di cassazione, qualificata l’istanza come revocazione, aveva annullato il provvedimento per vizio formale, individuando la Corte di appello di Salerno quale giudice competente. Il giudice del rinvio aveva dichiarato inammissibile l’istanza per assenza di prove nuove, ritenendo la documentazione prodotta preesistente e deducibile fin dal procedimento originario.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha ribadito che la revocazione della confisca di prevenzione, disciplinata dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, postula la scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento. Richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, la Corte ha precisato che rientra nella nozione la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, mentre ne è esclusa quella deducibile e non dedotta, salva la dimostrazione di un’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta — estratti INPS, buoni postali, perizia di stima, ricevute di vincite e dati di conto corrente — era stata correttamente valutata dalla Corte territoriale come preesistente e perfettamente deducibile nel giudizio originario, oltre che non decisiva. Il ricorrente, lungi dall’allegare una concreta impossibilità, si era limitato a dedurre la “non agevole disponibilità” dei documenti, circostanza ritenuta non sufficiente a integrare la condizioni di legge. La Corte ha quindi escluso che la parte potesse limitarsi a proporre una semplice rilettura degli stessi elementi fattuali già valutati nelle fasi precedenti.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto alla revocazione ottenuta dal soggetto direttamente interessato dalla misura, la Corte ha rilevato che il provvedimento favorevole riguardava altri beni e diversi presupposti. La revoca era stata disposta con riferimento all’immobile di cui alla lettera a) del decreto, per il quale era stata dimostrata l’acquisto in tempi non sospetti e l’intestazione a un precedente titolare per difformità urbanistiche. La presente istanza concerne invece il centro sportivo di cui alla lettera b), per il quale non sussisteva alcuna sovrapposizione di oggetto o di presupposti.
Infine, il motivo aggiunto concernente l’improcedibilità della declaratoria di inammissibilità è stato giudicato infondato: la verifica sul carattere “nuovo” della prova preesistente attiene proprio all’eventuale impossibilità di produzione, sicché la relativa valutazione ha natura preliminare e riguarda l’ammissibilità stessa dell’istanza, potendo essere compiuta con procedura de plano. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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