Impugnazione ai soli effetti civili non inammissibile e trasmessa al giudice civile (Cass. pen. Sez. II n. 38170 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’impugnazione proposta ai soli effetti civili, il giudice penale non è chiamato a decidere nel merito, ma compie esclusivamente un vaglio preliminare di non inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. Ove l’impugnazione non risulti inammissibile, il giudice penale dispone il rinvio per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il termine “rinvio” va inteso in senso funzionale e non tecnico: non segue alcun annullamento, ma realizza la prosecuzione del medesimo giudizio già incardinato in sede penale, con traslazione automatica del fascicolo alla sede civile.

Il Fatto

Con sentenza dell’11/04/2025, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, assolveva l’imputato dai reati contestati perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronuncia il difensore delle parti civili proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi di doglianza incentrati sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

I ricorrenti invocavano l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili. La costituzione di parte civile era intervenuta all’udienza del 26/09/2023, dunque in epoca successiva al 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione del riparto di competenza conseguente alla riforma Cartabia. L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che, quando la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non sia inammissibile, il giudice d’appello e la Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale.

Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, che ha chiarito come la norma si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili relative ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30/12/2022. Nella specie tale condizione risulta integrata, essendo la costituzione avvenuta il 26/09/2023.

Il giudice penale non deve quindi pronunciarsi sul merito delle doglianze, ma compiere un vaglio preliminare limitato alla non inammissibilità dell’atto. La Corte precisa che il termine “rinvio” contenuto nella norma va inteso in senso funzionale e non tecnico, con portata diversa dal rinvio dell’art. 622 cod. proc. pen.: mentre quest’ultimo segue a una pronuncia di annullamento, quello dell’art. 573, comma 1-bis è funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio, senza cesure o soluzioni di continuità.

Il verbo “rinvio” consente, nel momento in cui viene disposto, l’immediata e automatica traslazione del fascicolo in sede civile, senza necessità di alcuna iniziativa delle parti, come affermato da Sez. II n. 29552 del 09/07/2025. Il Collegio sottolinea inoltre che la verifica demandata al giudice penale ha carattere provvisorio e non vincolante per il giudice civile, coerentemente con la ratio di celerità e risparmio di risorse.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che non emergono cause di inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.: sussistono la legittimazione, la tempestività e l’impugnabilità del provvedimento, nonché il rispetto dei requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen., essendo i motivi enunciati specificamente. Il ricorso è pertanto dichiarato ammissibile e il fascicolo trasmesso alla sezione civile competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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