Continuazione in executivis: verifica in concreto degli indici del medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 30971 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare taluno soltanto di tali indici quando gli altri reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Il giudice dell’esecuzione che valuti la data di commissione dei fatti e la loro eterogeneità, anziché la data di emissione delle sentenze, adotta un ragionamento immune da censure, con conseguente inammissibilità del ricorso che denunci un vizio di motivazione inesistente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza al Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. relativamente a quattro sentenze definitive, emesse per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod. pen. e 453, comma 3, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice avrebbe basato la valutazione cronologica sulla data di emissione delle sentenze di condanna, senza considerare i parametri giurisprudenziali e il fatto che le condotte erano state commesse in un arco temporale compreso tra aprile e luglio 2017.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificando il motivo unico come manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il vizio di motivazione denunciato non emerge dall’esame del provvedimento impugnato.

L’ordinanza censurata, infatti, non aveva fondato la decisione sulla data di emissione delle sentenze. Dopo averle riportate con l’indicazione delle rispettive date di adozione, il giudice dell’esecuzione aveva valutato la data di commissione dei reati e la loro eterogeneità, escludendo la stretta contiguità cronologica delle condotte e l’omogeneità delle stesse con ragionamento immune da censure.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074. Il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e la circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.

Non è sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno soltanto degli indici indicati, se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Nel caso esaminato la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali richiamati.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente considerati i motivi devoluti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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