Terzo in buona fede e sequestro solo credito nel procedimento di prevenzione (Cass. pen. Sez. III n. 30919 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che assume di essere proprietario di metalli preziosi sottoposti a sequestro preventivo non può invocare il dissequestro quando sia stata autorizzata la vendita del bene e non ne sia stato reperito alcun quantitativo specificamente identificato o custodito in caveau. In tale situazione egli è titolare di un mero diritto di credito, azionabile davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159/2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. La buona fede del terzo non lo esonera dal procedimento di verifica concorsuale, essendone anzi presupposto indefettibile per un esito positivo. L’appello che non confuti gli argomenti del provvedimento impugnato, riproponendo questioni già esaminate, è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.
Il Fatto
Un investitore aveva aderito a un contratto di deposito di metalli preziosi denominato “Conto Tesoro”, stipulato con una società poi attinta da sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere, reati tributari e altro. Il sequestro colpiva le quote sociali e i preziosi detenuti dall’azienda.
Il terzo, estraneo ai fatti, chiedeva il dissequestro dell’oro o del controvalore in denaro. L’istanza era rigettata dal G.i.p. e la successiva impugnazione ex art. 322-bis cod. proc. pen. era dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecce: nel frattempo l’amministratore giudiziario aveva ottenuto l’autorizzazione a vendere il metallo e a versarne il ricavato al Fondo unico di giustizia, mentre le operazioni di ricognizione non avevano rinvenuto oro specificamente destinato ai singoli sottoscrittori. Il terzo ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove da un rilievo preliminare. Il Tribunale aveva rilevato che l’istanza di dissequestro era mera riproposizione di questioni già scrutinate e disattese con il provvedimento del 2023, senza deduzione di elementi di novità. Tali effetti preclusivi non erano stati contestati nell’atto di appello, con la conseguente originaria inammissibilità del gravame. Il principio è richiamato tramite Sez. 6 n. 1919 del 2024 e Sez. 5 n. 9432 del 2017, secondo cui l’appello cautelare, anche reale, esige l’individuazione dei punti censurati e l’enunciazione dei motivi in termini di specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato.
Sul secondo profilo, il Tribunale aveva escluso l’interesse ad impugnare, che deve essere concreto e attuale e funzionale a un risultato vantaggioso per l’impugnante, secondo il dictum di Sezioni Unite n. 28911 del 2019. Era decisivo che l’oro non fosse più nella disponibilità dell’azienda, essendo stato venduto su autorizzazione del G.i.p., con versamento del ricavato al Fondo unico di giustizia, e che la ricognizione non avesse individuato metallo identificato o custodito in caveau e destinato al prodotto.
Da qui la qualificazione del terzo di buona fede come titolare di un mero diritto di credito, da far valere davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159/2011, con verifica dello stato passivo e piano di riparto. La Corte osserva che il ricorrente non ha confutato tale passaggio e che è stata la stessa difesa a considerare pacifica l’applicabilità del codice antimafia, senza chiarire perché egli dovrebbe esserne esentato: la buona fede, già riconosciuta dal Tribunale, è presupposto della verifica del credito, non titolo per sottrarvisi.
Le medesime conclusioni valgono nella prospettiva contrattuale seguita dal G.i.p. Le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate verso l’amministratore giudiziario, se questi subentrerà ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159/2011, unico soggetto legittimato a vagliare le richieste e ad assumere le determinazioni conseguenti, previa autorizzazione del giudice ove necessaria. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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