Annullamento con rinvio parziale e sospensione del termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 30972 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza su tale punto. Ne consegue che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione del reato. Il riconoscimento in sede di merito di una circostanza aggravante ad effetto speciale incide sul computo del tempo necessario a prescrivere, con l’aumento massimo sino alla metà ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. Il motivo che prospetti la prescrizione maturata dopo il deposito dei motivi di appello è manifestamente infondato quando contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza della sezione Quinta penale n. 10428-24 del 30 gennaio 2024, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo a tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con memoria il vizio di motivazione in ordine alla prescrizione del reato, maturata — a loro avviso — dopo il deposito dei motivi di appello, datati 29 marzo 2019, rispetto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento del 23 febbraio 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che la sentenza di annullamento con rinvio era intervenuta soltanto in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., mentre nel resto i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti hanno riportato condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo A, con sentenza dichiarativa di fallimento del 23 febbraio 2011, assunto quale dies a quo del termine prescrizionale.
Il motivo difensivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto fondato su enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla data della sentenza di appello emessa in sede di rinvio, infatti, non era decorso il termine massimo di prescrizione.
La Corte ha poi considerato che in sede di merito è intervenuto il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 1, n. 34530 del 09/07/2015, Conti, Rv. 264297 – 01). Per effetto di tale aggravante, alla pena massima di anni otto di reclusione deve aggiungersi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento massimo sino alla metà, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., oltre un quarto, essendo intervenute plurime cause interruttive e periodi di sospensione pari a giorni 154.
Il principio decisivo è richiamato dalla giurisprudenza consolidata: l’annullamento con rinvio per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. U n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01; Sez. 5 n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01). I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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