Richiesta trattazione orale in appello valida se nell’atto di impugnazione (Cass. pen. Sez. VI n. 3073 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, in mancanza di una specifica previsione normativa o di un divieto espresso o implicito circa il tempo di proposizione, la richiesta di discussione orale può essere formulata dalla parte anche in calce allo stesso atto di impugnazione. La sua mancata trattazione integra nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché incide su un diritto fondamentale della difesa, compromettendo la revisione nel merito della pronuncia. La norma transitoria dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dal d.l. n. 216 del 2023, continua ad applicare, per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, la disciplina dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17.04.2024, aveva confermato la condanna di due imputati per concorso nel trasporto di quasi cinque chilogrammi lordi di cocaina, delitto aggravato dall’ingente quantità ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena.
Il difensore comune ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: nullità della sentenza per mancata trattazione in presenza, nonostante la richiesta contenuta nell’atto di appello, e violazione della norma sull’aggravante della ingente quantità. La questione centrale riguarda la validità e l’efficacia della richiesta di discussione orale formulata in calce all’atto di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’appello era stato proposto il 18.12.2023 e spedito via PEC alle ore 18.57. Trova quindi applicazione la disciplina transitoria dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 216 del 2023, che per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 richiama gli artt. 23 e 23-bis del d.l. n. 137 del 2020.
Il Collegio dà atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti in ordine alla necessità di una specifica e separata istanza per richiedere la trattazione orale. Ritiene di aderire all’indirizzo, seppur minoritario, che meglio garantisce le esigenze difensive in un’ottica di massima apertura alle istanze della parte.
In mancanza di uno specifico divieto, il timing della domanda di trattazione orale può essere lasciato alla libera scelta della parte. La Corte richiama il principio già affermato da Sez. II n. 33310 del 28.04.2023, secondo cui la richiesta formulata, pur inusualmente, in calce all’atto di appello non può essere disattesa.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. La pronuncia viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, restando assorbiti gli ulteriori motivi, tra cui la doglianza sull’aggravante dell’ingente quantità.
Nota della Redazione
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