Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e censura sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 26791 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, prospetti una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito. La mancanza di specificità non va apprezzata solo come genericità, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e i motivi dedotti. La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La pronuncia definisce il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente. La difesa ha dedotto l’erronea individuazione del reato presupposto, la mancanza dell’elemento soggettivo e la caratterizzazione circostanziale delle condotte, oltre all’omessa applicazione dell’art. 114 cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen.. La questione arriva in cassazione perché il ricorrente contesta l’accertamento della penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — incentrati sull’accertamento della responsabilità, sulla corretta individuazione del reato presupposto e sull’effettiva ricorrenza dell’elemento soggettivo — sono dichiarati privi di concreta specificità e meramente reiterativi. Il Collegio rileva l’assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello e osserva che i motivi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte richiama un consolidato orientamento sul difetto di specificità, che va apprezzato non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, citando sul punto Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 4 n. 34270 del 2007, Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 2 n. 11951 del 2014 e Sez. 2 n. 42046 del 2019.
Nel merito della doglianza probatoria, il Collegio osserva che i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando le testimonianze dibattimentali e il materiale documentale di riscontro, con particolare riguardo alla messa a disposizione di un mezzo di trasporto riferibile alla società amministrata dal ricorrente per il definitivo impossessamento di materiale di provenienza illecita. Le doglianze risultano quindi inammissibili per difetto dei requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen.
Il terzo motivo, relativo all’omessa applicazione dell’art. 114 cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico: la Corte di appello ha disatteso la doglianza evidenziando la gravità del fatto, l’utilizzo di mezzi aziendali e l’organizzazione di persone finalizzata all’impossessamento del materiale. Il Collegio ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, ma può limitarsi a quelli determinanti, con determinazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, richiamando Sez. 2 n. 17347 del 2021 e Sez. 3 n. 6877 del 2016. La memoria difensiva è giudicata non incidente per assenza di elementi ulteriori e decisivi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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