Continuazione in executio: onere di allegazione e indici del medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 30988 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita, nonché la programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici, se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, indici sintomatici di abitualità criminosa e non di un progetto unitario.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili: due relative a reati associativi e la terza per lesioni personali aggravate, ricettazione e violazione della normativa in tema di armi. Per due di esse la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 31 maggio 2017.
La Corte di appello di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con ordinanza del 15 gennaio 2025. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 671 e 187 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., oltre a omessa motivazione, sul rilievo che il lasso temporale individuato tra i fatti sarebbe errato e che non sarebbe stata valutata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il motivo unico come costituito da mere doglianze in punto di fatto e come manifestamente infondato, non ravvisandosi il lamentato difetto di motivazione.
Il Giudice dell’esecuzione aveva valorizzato l’amplissimo arco temporale intercorrente tra i due diversi reati associativi, la diversa composizione delle due associazioni, il diverso contesto di riferimento — al di là dell’omogeneità dei titoli di reato — e la diversa consistenza dei programmi attuati attraverso i due sodalizi.
La Corte ha ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017.
Quanto all’onere probatorio, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, ma di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, secondo il principio espresso da Sez. I n. 35806 del 20/04/2016.
Nel caso concreto la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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