Inammissibile il ricorso se il difensore non comunica lo stato di detenzione (Cass. pen. Sez. II n. 31676 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, opera il principio di autosufficienza del ricorso, che impone al ricorrente di indicare puntualmente gli atti asseritamente travisati, la cui allegazione è rimessa alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La dedotta nullità assoluta per mancata traduzione dell’impututo detenuto per altra causa non è scrutinabile se il ricorrente non allega né indica gli atti dai quali desumere la conoscenza o la conoscibilità, da parte del giudice, dello stato di detenzione. Il difensore che dichiari di non aver conosciuto tale stato non può invocare il legittimo impedimento che egli stesso non ha comunicato al giudice procedente. È inoltre manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, perché l’art. 69, comma quarto, cod. pen. vieta la prevalenza nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., tra cui rientra la recidiva specifica infraquinquennale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 21.01.2025, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 13.05.2022 per il reato di ricettazione, con la recidiva. Con un primo motivo deduce la nullità assoluta degli atti del giudizio di primo e secondo grado per la mancata traduzione e partecipazione al procedimento dell’imputato, che all’epoca si trovava in stato di detenzione per altro procedimento. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto disporre la traduzione all’udienza pubblica e non procedere in assenza dell’imputato, e aggiunge che il difensore d’ufficio che lo assisteva non poteva conoscere lo stato di detenzione.
Con un secondo motivo lamenta la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, al fine di ridurre la pena inflitta e renderla adeguata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i due motivi. Il primo difetta del requisito dell’autosufficienza. La sentenza richiama il principio secondo cui il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che assume travisati e dei quali ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. V n. 5897 del 03.12.2020, dep. 2021, Cossu).
Nel caso concreto, quell’onere si traduceva nell’allegazione o nell’indicazione degli atti idonei a documentare lo stato di detenzione dell’imputato al momento del giudizio di primo grado, dai quali desumere la conoscenza o la conoscibilità di tale stato da parte dei giudici. Mancando del tutto questa preliminare indicazione, il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato, perché non viene dimostrato il presupposto fattuale della dedotta nullità.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 7635 del 30.09.2021, dep. 2022, Costantino, secondo cui la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento e la traduzione dell’imputato stesso.
Il ricorrente però dichiara che lo stato di detenzione non era noto neppure al difensore d’ufficio che lo assisteva. Da ciò la Corte deduce che quel difensore non abbia comunicato ai giudici lo stato di detenzione e, con esso, l’esistenza del legittimo impedimento. Non emerge, né il ricorrente lo deduce, che i giudici fossero a conoscenza di tale stato, né che fosse da loro conoscibile o verificabile: nessuno lo ha comunicato e nessun documento da cui emergeva ha trovato ingresso nel giudizio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La doglianza è assertiva e apodittica, perché si limita ad affermare che la prevalenza servirebbe ad adeguare la pena, senza esporre argomenti utili a censurare la sentenza impugnata in sede di legittimità. La Corte aggiunge che l’art. 69, comma quarto, cod. pen. vieta la prevalenza delle attenuanti nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., tra i quali rientra la recidiva specifica infraquinquennale contestata e riconosciuta. Il giudizio di prevalenza preteso è dunque vietato dalla legge. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.