Patteggiamento in appello: inammissibile il ricorso sulle questioni rinunciate (Cass. pen. Sez. VII n. 31064 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con il patteggiamento ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la propria cognizione a quelli non rinunciati. Non sussiste alcun obbligo di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e quello in esame. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che rimetta in discussione questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.333,33 di multa.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata motivazione circa le ragioni del mancato proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Richiamando propri precedenti — Sez. V, Ordinanza n. 29243 del 04.06.2018 e Sez. V n. 15505 del 19.03.2018 — il Collegio afferma che, dopo la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, torna applicabile il principio elaborato nel vigore del similare istituto già previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal d.l. n. 92/2008. Secondo tale regola, il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.
La Corte esclude, inoltre, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello in esame. Sul punto richiama Sez. V n. 3391 del 15.10.2009 e Sez. VI n. 35108 del 08.05.2003.
Ne deriva che è inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Al ricorrente è quindi precluso rimettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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