Parte civile parzialmente risarcita conserva interesse ad impugnare l’assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 9457 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile che sia stata solo parzialmente soddisfatta nelle proprie pretese risarcitorie mediante la corresponsione di una parte dell’intera pretesa da parte della compagnia assicurativa, obbligata solidale dell’imputata, conserva un interesse attuale e concreto ad ottenere in via giudiziale l’integrale ristoro del proprio diritto nei riguardi del debitore principale. L’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen. deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza, e va correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. Esso sussiste solo se il gravame è idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente e non altrimenti ottenibile.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un sinistro stradale tra un’autovettura e un motociclo, dal quale erano derivate lesioni personali gravi al conducente del mezzo a due ruote. Il Tribunale di Catania, con decisione del 3 luglio 2023, aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 590-bis, comma 1, cod. pen. perché il fatto non sussiste, ritenendo non raggiunta la prova della sua condotta colposa.

La parte offesa, costituitasi parte civile, aveva proposto appello. La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’8 luglio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse, rilevando che la richiesta risarcitoria finale, pari a euro 100.000, era inferiore alla somma di euro 143.653,07 già corrisposta dalla compagnia assicurativa. Avverso tale pronuncia la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 576 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poiché tale disposizione opera per le impugnazioni per i soli interessi civili proposte in giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022. Nel caso di specie la costituzione era avvenuta il 17 novembre 2021.

Nel merito, il Collegio ha ribadito che l’interesse ad impugnare costituisce condizione di ammissibilità di qualsiasi gravame e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento. Esso sussiste solo se l’impugnazione è idonea a procurare all’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa e non altrimenti ottenibile.

La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non trovi supporto logico negli atti di causa. Il giudice di appello aveva fornito una lettura dell’atto di parte ingiustificatamente parziale e avulsa dal concreto svolgersi dei precedenti accadimenti. In particolare, la somma di euro 100.000 richiesta in appello rappresentava la differenza tra la pretesa originaria di euro 250.000 e l’importo già anticipato dall’assicuratore.

Ne deriva che la parte civile, solo parzialmente soddisfatta, mantiene l’interesse attuale e concreto ad ottenere in via giudiziale l’integrale ristoro nei confronti del debitore principale. Il motivo è stato quindi accolto e la sentenza annullata.

Quanto all’esito processuale, il Collegio ha disposto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. Si è osservato che, in caso di annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’impugnazione, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, trattandosi di provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell’ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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