Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 31065 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa a definizione del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. quando censuri la misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito. Fa eccezione la sola ipotesi di illegalità della pena. Ne consegue che l’imputato non può dolersi del vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato, essendo preclusa ogni contestazione sul punto dall’implicita rinuncia contenuta nella proposta accettata.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato in senso più favorevole la pena inflitta all’imputato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della misura del trattamento sanzionatorio concordato. La questione giunge così davanti alla Sezione VII, chiamata a verificare l’ammissibilità dell’impugnazione rispetto al modulo definitorio prescelto in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge: il ricorrente contesta proprio il punto sul quale si è formato il negozio processuale, senza dedurre alcuna illegalità della pena concordata.

La Corte muove dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che consente alle parti di chiedere la definizione in camera di consiglio dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Ove i motivi accolti comportino una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Il percorso argomentativo richiama la giurisprudenza già espressa sia con riferimento alle sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia con riguardo al similare istituto del patteggiamento allargato previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125.

In particolare, la Corte richiama Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715, oltre a Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 e Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234. Le Sezioni Unite hanno statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito.

Ne deriva che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, neppure l’imputato può dolersi del vizio di motivazione sul punto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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