Somministrazione illecita, abrogazione e cap dell’ammenda più favorevole (Cass. pen. Sez. III n. 29208 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione illecita di manodopera, la continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015, abrogata dal d.l. n. 19 del 2024 (conv. dalla l. n. 56 del 2024), e quella introdotta all’art. 18, comma 5-ter, d.lgs. n. 276 del 2003 impedisce di ritenere cessata la rilevanza penale della condotta. La nuova disciplina, ove preveda un importo massimo dell’ammenda, costituisce normativa più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen. e deve essere applicata anche nel giudizio di legittimità. Il giudice di merito che abbia determinato la pena secondo il previgente criterio proporzionale, senza considerare il tetto introdotto dal comma 5-quinquies, viola tale regola. Ne consegue l’annullamento limitato al solo trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 16.10.2025, ha condannato i legali rappresentanti di due società alla pena di euro 748.200,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all’art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015. La contestazione riguardava la somministrazione illecita di manodopera posta in essere attraverso un consorzio e una società, con l’impiego della forza lavoro presso la committente.
Avverso la decisione, inappellabile, gli imputati hanno proposto distinti atti di appello, poi convertiti in ricorsi per cassazione. La difesa ha dedotto l’erronea interpretazione dei fatti, l’insufficienza della prova sull’elemento soggettivo, il travisamento delle risultanze e l’eccessività della pena, chiedendo anche i benefici di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del primo ricorrente, poiché il travisamento del fatto e la prospettazione di una ricostruzione alternativa non integrano vizi di legittimità. Il Collegio ribadisce che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione delle prove, ma la tenuta logica della sentenza, richiamando Sez. 3, n. 18521 del 2018.
Analoga sorte segue il primo motivo del secondo ricorrente, anch’esso fattuale e rivalutativo. La sentenza di merito ha ricostruito la finalità di elusione delle norme inderogabili attraverso gli UNILAV e le dichiarazioni contributive, evidenziando come il contratto di rete fosse stato utilizzato per realizzare una interposizione illecita, con lo scopo di applicare contributi INAIL più bassi.
Nel merito del trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che l’art. 38-bis è stato abrogato dal d.l. n. 19 del 2024, che ha però introdotto i commi 5-ter e 5-quinquies dell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003. Il comma 5-ter punisce la condotta con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di euro 100 per lavoratore e per giorno di somministrazione. Il comma 5-quinquies fissa un tetto di euro 60.000 all’ammenda proporzionale.
Pur sussistendo la continuità normativa tra le due fattispecie, confermata da Sez. 3, n. 32041 del 2025, la disciplina sopravvenuta è più favorevole all’imputato, poiché introduce un limite massimo alla sanzione pecuniaria. Il giudice di merito, determinando la pena in via esclusivamente automatica, non aveva considerato tale cap.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica. L’accoglimento di tale censura assorbe le doglianze sui benefici di legge e sulle pene sostitutive; i ricorsi sono dichiarati inammissibili nel resto.
Nota della Redazione
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