Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle risultanze di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 31618 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità non consente al giudice di cassazione alcuna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, restando l’apprezzamento delle risultanze processuali riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del controllo sui vizi della motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle circostanze esaminate nel giudizio di merito, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice che ha affermato la responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 ottobre 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 21-ter legge 10 dicembre 2018, n. 132 e 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati contestati. Il difensore ha poi depositato note scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio orizzonte cognitivo. Ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997).
Sul piano normativo, la Corte richiama la costante lettura dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: la modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. V n. 17905 del 23/03/2006).
Ne deriva che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009).
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il ricorrente invoca in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, ovvero una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Il ricorrente, in particolare, non si confronta con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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