Inammissibili i motivi che sollecitano una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 31619 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., è insindacabile, non richiedendosi specifica e dettagliata motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri del 31 ottobre 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della responsabilità penale; vizio di motivazione con riguardo all’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, la Corte ribadisce che l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sezioni Unite n. 6402 del 1997. La rilettura delle risultanze processuali resta preclusa al giudice di legittimità.

Il Collegio osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, è rimasta immutata la natura del sindacato sui vizi della motivazione. Non sono pertanto consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come affermato in Sez. V n. 17905 del 2006 e in Sez. VI n. 22445 del 2009.

Su tali basi, il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La decisione impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, rispettoso della previsione normativa in materia di determinazione della pena. Una specifica motivazione sui criteri seguiti si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo, basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., è insindacabile, come ribadito da Sez. II n. 36104 del 2017 e da altri precedenti conformi.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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