Recidiva e onere motivazionale del giudice di merito (Cass. pen. Sez. V n. 22057 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva non deriva automaticamente dall’esistenza di precedenti penali, né costituisce un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale. Contestata la recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, valutando natura dei reati, tipo di devianza, offensività, distanza temporale, omogeneità e occasionalità della ricaduta. Ne deriva uno specifico onere motivazionale, che impone di indicare i criteri valorizzati e il percorso argomentativo seguito, anche quando la legge preveda l’aumento di pena in termini tassativi. L’estinzione di ogni effetto penale per il decorso del termine di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e per l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali impedisce di tener conto delle relative condanne ai fini della recidiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’8 gennaio 2026, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2024 per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen., con recidiva reiterata e infraquinquennale, bilanciata in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.

Il condannato propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e di legge in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., per aver il giudice riconosciuto la recidiva con motivazione stereotipata, valorizzando precedenti penali e condanne divenute definitive dopo il fatto, senza valutare la reale rilevanza giuridica dei decreti penali, la loro estinzione, la risalenza nel tempo e l’esito positivo dell’affidamento in prova concluso nel 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’istituto: la recidiva non è un automatismo conseguente ai precedenti, ma una qualificazione che il giudice deve accertare dopo regolare contestazione, verificando se la ricaduta sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità. Il giudizio richiede l’esame dell’intero percorso criminale e della significatività del nuovo delitto in termini di rafforzamento dell’attitudine a delinquere.

Da qui lo specifico onere motivazionale: non serve un’analitica disamina di ciascun reato, ma è necessario che il giudice dia conto del perché il nuovo delitto sia indicativo di rinnovata capacità a delinquere in rapporto al percorso precedente. Tale obbligo vale anche quando la legge configuri l’aumento di pena come doveroso, perché la tassatività riguarda la determinazione dell’aumento, non l’an della sua applicazione (Sez. U. n. 32318 del 30.03.2023).

La Corte d’appello ha richiamato precedenti per rifiuto di indicazioni sull’identità personale, materia di immigrazione e violazioni tributarie, oltre a condanne successive per bancarotta fraudolenta e indebita compensazione, ravvisando una progressione criminosa. La motivazione, però, ha travisato elementi decisivi. Tre delle quattro condanne annotate con decreti penali, divenuti definitivi tra il 2002 e il 2014, sono seguite da cinque anni senza nuovi delitti: per esse è maturata la condizione estintiva dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., che estingue ogni effetto penale, compresi quelli rilevanti ai fini della recidiva (Sez. V n. 16431 del 21.03.2025).

Residua la sola condanna per omesso versamento IVA, divenuta definitiva il 18 novembre 2013, e quella per violazione della normativa sull’immigrazione, per la quale il condannato è stato ammesso all’affidamento in prova, concluso positivamente nel 2024. Anche tale circostanza va valutata: il giudice deve apprezzare se il percorso giudiziario abbia svolto effetto dissuasivo o se la capacità a delinquere sia rimasta immutata (Sez. U. n. 32318 del 30.03.2023); l’esito positivo dell’affidamento estingue ogni effetto penale e impedisce di utilizzare le relative condanne ai fini della recidiva (Sez. U. n. 5859 del 27.10.2011).

La sentenza è quindi annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano perché valuti se la stessa sussista, con ogni conseguenza sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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