Specificità dei motivi di appello e inammissibilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 7673 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. solo quando i motivi difettino di specificità “intrinseca”, perché si limitano a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, od “estrinseca”, perché non correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Non è invece consentito al giudice d’appello dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano soltanto ritenuti inidonei, ancorché manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale della sentenza. La generica eccezione di mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, senza indicare le ragioni del dubbio sulla genuinità del narrato, integra un motivo aspecifico.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parma di condanna per i reati di rapina aggravata e di danneggiamento. L’appellante, con un unico motivo, aveva eccepito l’erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., deducendo che la richiesta di riqualificazione della rapina in furto era stata oggetto di specifica contestazione per l’assenza di riscontri esterni alla condotta violenta riferita dalla vittima, e che anche il trattamento sanzionatorio era stato censurato sulla base dei parametri dell’art. 133 cod. pen. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, richiamando il precedente delle Sez. 5, n. 15897 del 2025, secondo cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo in presenza di motivi carenti di specificità “intrinseca” o “estrinseca”. Il vizio di specificità intrinseca ricorre quando le censure si limitino a una contestazione generica dell’omessa valutazione di una tesi alternativa, mentre quello di specificità estrinseca quando i motivi non siano correlati alle ragioni della sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità non può essere pronunciata per la sola inidoneità, anche manifesta, dei motivi a confutare l’apparato motivazionale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio. L’appellante non aveva contestato i presupposti dell’affermazione di responsabilità, quali l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e i riscontri costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria, né l’avvenuta sottrazione del denaro. La dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni della vittima è stata valutata di natura del tutto generica, non essendo state indicate le ragioni per dubitare della genuinità del narrato, in coerenza con gli accertamenti svolti nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla riqualificazione del reato, l’accertata sottrazione del denaro ha reso inconfutabile la consumazione della rapina impropria, in applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui sussiste tentativo solo quando l’avente diritto mantenga costantemente il controllo sulla res, potendola autonomamente riprendere. I rilievi sul trattamento sanzionatorio, basati sul mero richiamo all’art. 133 cod. pen. e su una tautologica valutazione di eccessività della pena, sono stati ritenuti generici anche nel ricorso in esame. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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