Permesso di necessità solo per eventi familiari gravi ed eccezionali (Cass. pen. Sez. I n. 31805 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di necessità previsto dall’art. 30, secondo comma, Ord. pen. può essere concesso solo in presenza di tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di quest’ultimo con la vita familiare del detenuto. L’evento rilevante deve essere un fatto storico specifico, non ordinario e del tutto estraneo alla quotidianità, idoneo a incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba necessariamente trattarsi di un evento luttuoso o drammatico. Il perimetro applicativo dell’istituto è esclusivamente quello familiare: il permesso di necessità non può essere utilizzato per perseguire finalità trattamentali o di risocializzazione, alle quali l’ordinamento provvede con altri strumenti, come il permesso di cui all’art. 30-ter Ord. pen. L’accertata estraneità della situazione dedotta all’ambito della norma impone l’annullamento senza rinvio.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva concesso a un detenuto per reato ostativo, componente di una compagnia teatrale, il permesso di partecipare a una rappresentazione teatrale in data ancora da definire, autorizzando l’uscita dall’istituto con accompagnamento della polizia penitenziaria. Il provvedimento valorizzava l’integrazione tra carcere e comunità esterna e il percorso artistico del detenuto.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo del Pubblico ministero, escludendo specifiche esigenze di sicurezza e ritenendo che l’art. 30 Ord. pen. potesse estendersi a esigenze trattamentali di umanizzazione della pena. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la struttura dell’istituto. Il primo comma dell’art. 30 Ord. pen. disciplina il permesso per l’imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente; il secondo comma ammette analoghi permessi in via eccezionale per eventi familiari di particolare gravità. La situazione specifica descritta dal primo comma è inequivoca; per il permesso di necessità del secondo comma devono sussistere i tre requisiti indicati, con accertamento che tenga conto dell’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. I n. 15953 del 27.11.2015, dep. 2016, Vitale).
I requisiti della particolare gravità dell’evento e della sua correlazione con la vita familiare vanno verificati con riguardo alla capacità del fatto storico di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba necessariamente trattarsi di un evento luttuoso o drammatico. Determinante è la natura di evento non ordinario e del tutto al di fuori della quotidianità, per il suo intrinseco rilievo fattuale e per la sua incidenza nella vita del detenuto, sempre in relazione alla sfera familiare. In coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di umanizzazione di cui all’art. 27 Cost., rileva l’incidenza del contatto con i familiari e del ruolo della famiglia (Sez. I n. 48284 del 26.05.2017, Perrone; Sez. I n. 52820 dell’11.10.2016, Zhu).
Il Collegio dà conto di due orientamenti. Secondo il primo, il permesso di necessità non è istituto di natura trattamentale e va concesso solo al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, non anche in funzione dell’attenuazione dell’isolamento attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. I n. 57813 del 04.10.2017, Graviano). Secondo un concetto più ampio dell’evento rilevante, è sussumibile nella particolare gravità anche l’evento afferente alla strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si apprezzi in termini di particolare gravità per la vita familiare (Sez. I n. 56195 del 16.11.2018, Arena).
Ciò che resta fermo è che il perimetro entro cui l’evento deve inscriversi è esclusivamente quello familiare (Sez. I n. 38220 del 01.04.2019, Ambruoso). Nel caso in esame, la finalità di espansione della sfera rieducativa e di compiuta risocializzazione incontra l’ostacolo derivante dalla struttura stessa dell’istituto: la carenza assoluta del riferimento a un evento familiare di particolare gravità colloca la situazione al di fuori della sfera di applicazione dell’art. 30 Ord. pen. L’accertata estraneità della situazione dedotta impone l’annullamento senza rinvio, restando ferma la possibilità per l’Amministrazione di perseguire il fine di risocializzazione con altri strumenti, come il permesso di cui all’art. 30-ter Ord. pen. ove ne ricorrano i presupposti.
Nota della Redazione
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