L’alternatività tra aggravante dei futili motivi e attenuante della provocazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 13099 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude di per sé l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista. Nel delitto di tentato omicidio, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni, ha natura indiretta e deve essere desunta da elementi esterni, in particolare dai dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. L’idoneità degli atti va valutata con giudizio “ex ante” secondo un criterio di prognosi postuma. Il provvedimento con cui il giudice di merito assegna alla parte civile una provvisionale non è impugnabile per cassazione, in quanto insuscettibile di passare in giudicato. La sospensione dell’esecuzione della condanna civile in sede di legittimità è subordinata alla richiesta dell’imputato e alla ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’imputato per i reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto di arma. La vicenda traeva origine da una lite tra vicini di casa, determinata da lavori di installazione di condizionatori: dopo una prima fase di aggressione fisica, l’imputato, armatosi di coltello, aveva atteso la persona offesa all’esterno dell’abitazione e l’aveva colpita con diversi fendenti al torace e al collo, pronunciando la frase “Ti ammazzo”, senza riuscire nell’intento perché la vittima era riuscita a fuggire.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, tra cui l’erronea valutazione della credibilità della persona offesa, la mancata rinnovazione istruttoria per l’espletamento di una perizia sui coltelli sequestrati, l’erronea qualificazione dei fatti come tentato omicidio, l’illegittima applicazione dell’aggravante dei futili motivi e il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio del doppia conforme, in base al quale, in presenza di decisioni di merito motivate con criteri omogenei, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza circa la mancata valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa. Ha precisato che tale valutazione penetrante è necessaria solo quando le dichiarazioni della vittima siano poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Nella fattispecie, le dichiarazioni risultavano ampiamente riscontrate dalle testimonianze, dagli accertamenti della polizia giudiziaria, dalla documentazione medica e dal sequestro dei coltelli.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha escluso la necessità della rinnovazione istruttoria in appello: il rigetto dell’istanza si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità. La perizia sui coltelli non era indispensabile, atteso che nessuno dei nove coltelli sequestrati, rinvenuti in luoghi diversi da quelli dell’aggressione, avrebbe potuto essere l’arma utilizzata.
Con riferimento alla qualificazione del fatto come tentato omicidio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito. Sotto il profilo oggettivo, l’azione era idonea a cagionare la morte, avendo l’imputato tentato di attingere la vittima in parti vitali del corpo quali collo e torace. La non particolare gravità delle ferite non inficia l’idoneità lesiva, che dipende dalla dinamica complessiva dell’azione. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha affermato che la prova del dolo omicidiario ha natura indiretta e va desunta da elementi esterni, quali l’uso del coltello, la reiterazione dei fendenti e la frase “Ti ammazzo”, configurandosi quantomeno il dolo alternativo. La difformità tra il coltello descritto nel capo di imputazione e quello indicato in sentenza non è decisiva ai fini dell’idoneità lesiva dell’arma.
In relazione all’aggravante dei futili motivi, la Corte ne ha confermato la sussistenza: la reazione dell’imputato è stata del tutto sproporzionata rispetto al banale motivo della lite, costituendo un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. L’incompatibilità tra tale aggravante e l’attenuante della provocazione ha determinato il rigetto del sesto motivo, non potendo coesistere stati d’animo contrastanti nel compimento della stessa azione. Manifestamente infondato è stato ritenuto il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, mentre inammissibile è risultato quello relativo alla provvisionale, non essendo il relativo provvedimento impugnabile per cassazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.