Concorso del passeggero nella ricettazione e travisamento del fatto inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 18855 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera condizione di passeggero a bordo di un veicolo di provenienza furtiva non è di per sé sufficiente ad integrare il concorso nel delitto di ricettazione, occorrendo la prova di un contributo partecipativo successivo alla consumazione del reato. In sede di legittimità, la censura che deduce una diversa interpretazione del comportamento dell’imputato, come la fuga alla vista delle Forze dell’ordine, configura un travisamento del fatto e non un travisamento della prova, con conseguente inammissibilità del motivo per manifesta illogicità della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale per i minorenni di Bari che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente eccepiva la violazione di legge per l’erronea esclusione del concorso nel reato di ricettazione, la valorizzazione di dichiarazioni processualmente inutilizzabili e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era considerata neutra la fuga dell’imputato alla vista dei militari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rammentato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, non potendo tale possesso essere ricavato dalla semplice presenza a bordo del mezzo (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Rv. 249863 – 01). Con un successivo intervento, la Corte ha altresì precisato che occorre dar conto dei profili partecipativi del passeggero alla già avvenuta consumazione del delitto, annullando la sentenza di condanna fondata esclusivamente sulla sua mera presenza (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Rv. 270292 – 01).
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità, rilevando come il Pubblico ministero non avesse allegato né indicato il luogo in cui fosse reperibile l’annotazione di servizio dei carabinieri che avrebbe riportato le dichiarazioni dell’imputato.
In relazione al terzo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che in sede di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, essendo consentito dedurre esclusivamente il travisamento della prova, e non quello del fatto. La dedotta erronea interpretazione della condotta di fuga dell’imputato, quale indice sintomatico di colpevolezza, è stata pertanto ricondotta a una mera censura di merito, non sindacabile in cassazione.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha conseguentemente escluso la possibilità di esaminare il merito delle doglianze, confermando la sentenza assolutoria di secondo grado.
Nota della Redazione
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