Nulla la notifica e restituzione atti al PM non è abnorme (Cass. pen. Sez. I n. 31803 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dichiara la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale, e non è pertanto impugnabile in cassazione. Il giudice esercita un potere attribuitogli dall’ordinamento, verificando la regolarità della notifica e dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio quando l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. non sia stato validamente notificato, a pena di nullità del decreto stesso. La restituzione degli atti all’accusa non determina stasi del procedimento, né indebita regressione alla fase delle indagini preliminari, essendo rimesso al pubblico ministero il potere di rinnovare la notifica e di emettere un nuovo decreto. Il ricorso del pubblico ministero avverso un provvedimento non abnorme è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice del Tribunale di Belluno, con ordinanza del 23 aprile 2024, dichiarava la nullità del decreto di citazione in giudizio emesso nei confronti dell’imputato per l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il giudice riteneva invalida la notifica perché effettuata al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., benché quest’ultimo avesse dichiarato di non accettare la domiciliazione, e perché la mancanza di una valida notificazione dell’avviso rende nullo il decreto di citazione.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo l’abnormità del provvedimento: il giudice avrebbe dovuto rinnovare la sola notifica del decreto di citazione, senza far retrocedere il procedimento alla fase delle indagini. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso un provvedimento affetto da abnormità è ammissibile anche quando il mezzo di impugnazione non è previsto, in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni. Le Sezioni Unite n. 25957 del 26.03.2009 hanno distinto l’abnormità strutturale, che ricorre quando il provvedimento, per singolarità o stranezza del contenuto, si pone fuori dal sistema processuale, e l’abnormità funzionale, che si configura quando l’atto, pur espressione di un potere legittimo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Nel caso in esame non sussiste abnormità strutturale: il giudice ha esercitato il potere di verificare la regolarità della notifica del decreto di citazione e di dichiararne la nullità quando ritenga errata la notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., atto che deve precedere l’emissione del decreto a pena di nullità di quest’ultimo. Il giudice ha ritenuto invalida la notifica perché effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in un’ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale forma non può essere adottata.

Non sussiste neppure abnormità funzionale: la restituzione degli atti all’accusa non comporta alcuna stasi, essendo rimesso al pubblico ministero il potere di rinnovare la notifica dell’avviso e, solo dopo una sua regolare notifica, emettere un nuovo decreto di citazione. Non vi è indebita regressione alla fase delle indagini, essendo stata dichiarata invalida solo la notifica dell’atto conclusivo, per le modalità con cui è stata effettuata.

La Corte richiama la conforme Sez. III n. 33221 del 05.06.2024, secondo cui non è abnorme il provvedimento che, rilevata la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione, trattandosi di espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento che non determina stasi. Il Tribunale si è inoltre conformato a Sez. Un. n. 42603 del 13.07.2023, che ha escluso l’assimilabilità dell’omessa accettazione della domiciliazione da parte del difensore d’ufficio ai casi di mancanza o inidoneità della dichiarazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, non sussendo l’abnormità dedotta; la natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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