Continuazione e disegno criminoso: la scelta di vita non basta (Cass. pen. Sez. I n. 31808 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, comma 2, cod. pen., non si identifica con una scelta di vita votata alla reiterazione di condotte criminose, né con una generica tendenza a delinquere. Non è necessario che i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati nelle occasioni, nei tempi e nelle modalità, essendo sufficiente una programmazione iniziale, anche di massima, di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, con riserva di adattamento alle eventualità del caso. L’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, l’identità del bene protetto e la brevità dell’intervallo costituiscono indizi della continuità della deliberazione originaria, ma nessuno di essi, da solo, è sufficiente: il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva, un’approfondita e rigorosa verifica.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e consistenti in reiterate violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza rilevando che le condotte erano state poste in essere in un arco temporale di otto mesi e che dalla lettura delle sentenze di merito non emergevano elementi specifici e concreti a sostegno dell’invocata unitaria e anticipata ideazione criminosa, riconducendo i reati a una scelta di vita e a un generico programma di attività delittuosa. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, ricostruendo i criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso. L’istituto non può ridursi all’ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati quanto a occasioni, tempi e modalità: una definizione così analitica non è conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta.
Ciò che occorre, invece, è una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. Essa può essere anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle evenienze, come mezzo al conseguimento di uno scopo prefissato e sufficientemente specifico. È in rapporto all’unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale fungono da indizio dell’assenza di interruzioni nella deliberazione originaria.
La Corte ha precisato che l’analogia dei reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale non bastano da soli, ma ciascuno di tali fattori, aggiunto ad altro, incrementa la possibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso. Sul punto richiama il diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica rigorosa, e la Sez. III n. 3111 del 20.11.2013, dep. 2014, sull’insufficienza dei soli indici di omogeneità e contiguità.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non ha trascurato l’omogeneità degli episodi e l’intervallo temporale, ma ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica, l’assenza di elementi su cui fondare l’unitaria e anticipata deliberazione volitiva. Né può valere il disagio economico richiamato nei provvedimenti di merito quale elemento unificatore: secondo la Sez. V n. 10917 del 12.01.2012, il programma di trarre sostentamento dal crimine è espressione di una scelta di vita penalizzata da istituti opposti alla continuazione, preordinata al favor rei.
Infine, la censura sull’omesso vaglio della continuazione tra i fatti commessi a breve distanza è stata dichiarata inammissibile: il giudice dell’esecuzione non l’ha valutata perché non dedotta nell’istanza introduttiva, ma per la prima volta con il ricorso. La verifica della continuazione parziale sussiste nei limiti in cui l’interessato abbia enucleato i singoli gruppi di reati e allegato gli indici rivelatori, come chiarito dalla Sez. I n. 7381 del 12.11.2018, dep. 2019. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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