Indeducibilità delle doglianze riproduttive: inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6039 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si rivelino in fatto e manifestamente infondati nonché meramente riproduttivi di censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici. La valutazione circa la sussistenza della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e fondata su elementi specifici, quali i precedenti penali e le plurime violazioni. La determinazione della pena, se adeguatamente motivata, si sottrae al controllo di legittimità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., salva l’ipotesi di esonero.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento in determinate aree urbane emanato dal Questore — il c.d. daspo urbano —, era stato condannato per aver violato tale prescrizione. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23/04/2025, aveva confermato la decisione di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile del reato ascrittogli. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al calcolo della pena.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nella sua articolazione monocratica della Settima Sezione, ha preliminarmente rilevato il carattere inammissibile delle doglianze presentate dal ricorrente. I motivi, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondati, sono stati giudicati riproduttivi di censure già ampiamente valutate e confutate dalla sentenza impugnata, la cui argomentazione è stata ritenuta scevra da vizi logici o giuridici.

Nel merito delle singole questioni, la Corte ha ricordato che il giudice di appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando le plurime violazioni del provvedimento di daspo urbano e i numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Tale elemento, unito alla reiterazione delle condotte in un breve arco temporale, è stato ritenuto dirimente per negare la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 131-bis cod. pen..

Parimenti, la Corte ha condiviso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come il giudice di merito avesse correttamente valorizzato la spiccata capacità a delinquere dell’imputato, documentata da precedenti condanne per delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le censure difensive, essendo la pena stata determinata in misura adeguata al disvalore del fatto e alla personalità dell’imputato, che giustificava lo scostamento dal minimo edittale. La Corte ha altresì chiarito che la pena di mesi otto di arresto era già stata calcolata in considerazione della riduzione per il rito prescelto, come espressamente argomentato dal Tribunale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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