Iscrizione autonoma per il ruolo apicale nel reato associativo (Cass. pen. Sez. 2 n. 2230 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nuova iscrizione della notizia di reato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, che attribuisca all’indagato un ruolo apicale (dirigente, organizzatore o finanziatore) non risultante dalla precedente iscrizione per il medesimo titolo di reato – in cui il medesimo soggetto risultava indagato come mero partecipe – non costituisce un aggiornamento dell’iscrizione originaria, ma una iscrizione autonoma. Ne consegue che il termine massimo di durata delle indagini preliminari decorre dalla nuova iscrizione, non essendo ravvisabile alcuna tardività. Il criterio discretivo è quello sostanziale desumibile dall’art. 335, comma 2, cod. proc. pen.: solo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto o la contestazione di diverse circostanze del medesimo fatto integrano un aggiornamento dell’iscrizione; diversamente, la nuova iscrizione è autonoma. Il ruolo ricoperto nell’associazione è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, sicché la contestazione di un ruolo diverso da quello originariamente attribuito configura un fatto diverso. Inammissibile, per carenza di specifica devoluzione al giudice del riesame, la censura concernente profili processuali o probatori non puntualmente dedotti nell’istanza di riesame.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale accoglimento della richiesta, aveva annullato per insussistenza delle esigenze cautelari la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90. La difesa, pur avendo ottenuto un esito favorevole, proponeva ricorso per cassazione per far valere l’inutilizzabilità delle chat acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine, al fine di spendere la decisione nel successivo giudizio di riparazione e di evitare un eventuale giudizio immediato cautelare.
La censura principale riguardava la dedotta tardività dell’iscrizione del ricorrente nel nuovo procedimento, avvenuta il 14/10/2024, per il reato associativo già oggetto di una precedente iscrizione risalente al 18/12/2019 nel diverso procedimento che aveva visto la condanna di altri coindagati. Secondo la difesa, la nuova iscrizione sarebbe stata un mero espediente per eludere i termini di durata massima delle indagini preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla asserita tardività della nuova iscrizione, soffermandosi sulla natura giuridica del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il ruolo rivestito all’interno dell’associazione non costituisce una circostanza aggravante, ma un elemento costitutivo del reato, in quanto le norme che qualificano le condotte secondo il ruolo investono gli elementi costitutivi del fatto tipico.
Nel caso di specie, la precedente iscrizione attribuiva all’odierno ricorrente il ruolo di mero partecipe, mentre la nuova contestazione lo qualificava come dirigente, organizzatore e finanziatore dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in un diverso ambito territoriale. Proprio la diversità del ruolo contestato – rilevante ex se ai fini della configurazione del reato associativo – ha indotto la Corte a escludere l’identità del fatto tra le due iscrizioni, rendendo legittima l’iscrizione autonoma successiva.
La Corte ha quindi enunciato il criterio per determinare il dies a quo dei termini di durata massima delle indagini: in presenza di più fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, occorre fare riferimento al criterio sostanziale dell’art. 335, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui solo il mutamento della qualificazione giuridica o delle circostanze del medesimo fatto comporta un aggiornamento dell’iscrizione; in tutti gli altri casi si è in presenza di una iscrizione autonoma.
Quanto al profilo concernente l’iscrizione a carico di ignoti nonostante la conoscenza dell’indagato, la censura è stata dichiarata generica per non essersi confrontata con l’argomento dell’ordinanza impugnata, che aveva rilevato la mancata richiesta di retrodatazione ex art. 335-quater cod. proc. pen., con i relativi termini perentori di decadenza.
Il secondo motivo, concernente l’acquisizione della messaggistica SKY ECC prima dell’emissione dell’OEI, è stato dichiarato inammissibile per carenza di specifica devoluzione al giudice del riesame: il documento TIAP, su cui si fondava la censura, non era stato puntualmente richiamato nei motivi di riesame, con conseguente violazione dell’onere devolutivo ex art. 606 cod. proc. pen., fermo restando che l’ordinanza impugnata aveva valorizzato anche altre emergenze probatorie.
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Nota della Redazione
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