Revoca della sospensione condizionale in appello vietata senza impugnazione (Cass. pen. Sez. I n. 31809 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. quando la questione non gli sia stata devoluta con l’impugnazione. L’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. delinea un potere cognitivo oltre il devoluto limitato alla concessione dei benefici e non alla loro revoca. Trattandosi di eccezione al principio devolutivo, la norma è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente. La natura obbligatoria e officiosa della revoca non deroga ai limiti processuali della cognizione del giudice dell’impugnazione. Resta fermo il potere del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., di revocare il beneficio illegittimamente concesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 gennaio 2025, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., revocava la sospensione condizionale della pena, concessa per la terza volta in violazione di legge.

L’imputato ricorreva per violazione di legge, contestando la revoca in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, oltre alla mancata valutazione circa la possibilità di unificare le pene sospese. Il sostituto procuratore generale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla recente Sez. U n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, che ha tracciato le linee del ragionamento corretto. Il principio affermato è che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di causa ostativa ignota al giudice di primo grado, benché nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo.

Il fulcro del ricorso è proprio il potere del giudice di appello cui non sia stata devoluta la questione. La Corte chiarisce che il dato determinante non è la natura obbligatoria della revoca — che implica solo l’assenza di discrezionalità — ma il rispetto dei limiti del devoluto e delle scansioni processuali che definiscono l’ambito cognitivo di ciascun grado. Si è così evidenziata l’erronea commistione tra natura obbligatoria e officiosa della revoca, da un lato, e limite del devoluto, dall’altro.

Il giudice di appello conosce i punti della decisione diversi da quelli cui si riferiscono i motivi solo se la legge estende specificamente il suo ambito cognitivo. In materia di benefici e sospensione condizionale, l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. delinea un potere oltre il devoluto limitato alla concessione e non alla revoca; trattandosi di eccezione al principio devolutivo, non se ne può ampliare analogicamente la portata.

Nessun potere di revoca oltre il devoluto deriva dalla simmetria con i poteri del giudice dell’esecuzione, poiché questi ultimi conseguono alla modifica dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., che espressamente vi provvede quando rileva le condizioni dell’art. 168 cod. pen., mentre nessun intervento legislativo ha simmetricamente ampliato i poteri del giudice dell’impugnazione. La Corte territoriale ha dunque esteso illegittimamente la propria cognizione oltre il devolutum.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla sola revoca del beneficio. Ben potrà il pubblico ministero richiedere la revoca al giudice dell’esecuzione, il cui potere è qualificato in termini di complementarietà rispetto alle attribuzioni del giudice della cognizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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