Sequestro preventivo e obbligo di motivare il periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 6580 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro, poiché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice una facoltà e non un obbligo. Il giudice del riesame che valuti la motivazione del decreto genetico non può parcellizzarne l’esame, ma deve considerarne il complessivo tessuto argomentativo. L’obbligo motivazionale non è neutralizzato dal fatto che la confisca sia qualificata come obbligatoria né dalla funzione concretamente assolta.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva emesso, in data 27.5.2024, un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, in relazione a un reato tributario, nei confronti di un indagato e della società di cui era legale rappresentante.
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 16.07.2024, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse della società e, accogliendo l’impugnazione dell’indagato, dichiarava la nullità del decreto di sequestro per motivazione solo apparente in ordine al periculum in mora, disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24.6.2021 (Ellade). Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, salvo il caso del sequestro di cose la cui detenzione costituisca reato.
Le Sezioni Unite hanno escluso che la qualificazione formale della confisca come obbligatoria o facoltativa possa fungere da utile parametro. Rileva il criterio della esigenza anticipatoria della confisca: ogniqualvolta questa sia condizionata alla sentenza di condanna, il giudice deve spiegare le ragioni dell’impossibilità di attendere il provvedimento definitorio. Sufficienti elementi di plausibile indicazione del pericolo, commisurati allo stato interlocutorio della misura.
La Corte richiama la centralità del principio di proporzionalità e residualità delle misure cautelari reali, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU sul diritto di proprietà. Tale principio è richiamato dal Regolamento 2018/1805/UE e dalla Direttiva 2014/42/UE, oltre che dai considerando della stessa. Solo una soluzione che vincoli il sequestro a una motivazione anche sul periculum in mora è coerente con i criteri di adeguatezza e gradualità, evitando una indebita compressione di diritti costituzionalmente garantiti.
La natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro, perché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice una facoltà. Il giudice deve indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, anche in caso di confisca obbligatoria. Il principio ha valenza trasversale, applicabile a qualunque ipotesi di confisca obbligatoria, come confermato da Sez. III n. 4920 del 23.11.2022 e da Sez. VI n. 14047 del 13.02.2024.
Nel caso di specie, il Tribunale ha parcellizzato la valutazione della complessiva motivazione del decreto genetico. Le ragioni del pericolo di dispersione erano state correlate alle modalità fraudolente della condotta contestata. Il Tribunale del riesame ha perciò erroneamente ritenuto inadempiuto l’obbligo motivazionale, omettendo di considerare il complessivo tessuto argomentativo del decreto e gli elementi concreti desunti dal contesto descritto. Il ricorso è fondato: l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Perugia ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché proceda a nuovo giudizio con valutazione complessiva della motivazione del decreto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.