Non ammissione della parte civile: esclusa l’abnormità se resta il rimedio civile (Cass. pen. Sez. VI n. 10079 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale non integra un’ipotesi di abnormità funzionale ove il danneggiato conservi la possibilità di coltivare l’azione risarcitoria in sede civile. La verifica della situazione di stasi processuale non può essere circoscritta agli effetti diretti e immediati del provvedimento, ma va condotta su un piano sistemico, accertando la completa estraneità dell’atto all’intero sistema processuale e l’assenza di rimedi alternativi per la tutela del diritto leso. Ne consegue che, in difetto di una specifica previsione normativa di impugnabilità, il provvedimento resta non ricorribile per cassazione e la relativa censura, ove prospetti un mero profilo di illegittimità, va dichiarata inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, danneggiata dal reato di cui all’art. 348 cod. pen. contestato all’imputato, aveva in precedenza esercitato l’azione risarcitoria in sede civile. Nell’udienza predibattimentale il Tribunale di Benevento non ha ammesso la sua costituzione di parte civile, ritenendo preclusivo il pregresso esercizio dell’azione civile.

Avverso tale ordinanza la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità funzionale del provvedimento: il danneggiato del reato, ai sensi dell’art. 75, comma 1, cod. proc. pen., può trasferire l’azione civile in sede penale fino a quando non sia pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove dalla categoria dell’abnormità elaborata dalle Sezioni Unite n. 42603 del 2023, El Karti, e dalla più risalente Sez. U. n. 37502 del 2022, Scarlini. L’atto è abnorme, per ragioni di struttura o di funzione, quando si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero, pur non essendovi estraneo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti determinando la stasi del processo. La categoria ha carattere eccezionale e non può essere estesa a situazioni di mera illegittimità.

Il punto di svolta è costituito dall’El Karti: l’abnormità funzionale non è autonoma da quella strutturale, ma richiede di verificare, prima di concludere per essa, se il sistema accordi altri rimedi per correggere o superare gli effetti dell’atto. Solo se le conseguenze sono irreparabili e non è individuabile alcuna via alternativa il vizio assurge ad abnormità.

Su queste basi il Collegio prende le distanze da Sez. 4, n. 17697 del 2024, Oropallo, che aveva ravvisato l’abnormità nell’ordinanza di esclusione della parte civile per la stasi conseguita alla preclusione dell’azione in sede penale. La verifica — osserva la Corte — non può fermarsi agli effetti diretti e immediati, altrimenti ogni provvedimento di non ammissione della parte civile dovrebbe ritenersi abnorme.

Nel caso concreto manca anzitutto l’abnormità strutturale: il Tribunale ha esercitato un potere che l’ordinamento espressamente gli attribuisce (artt. 78, 79, 80 e 81 cod. proc. pen.). Quanto all’abnormità funzionale, le censure prospettano esclusivamente un profilo di illegittimità: ai sensi dell’art. 75 cod. proc. pen. il pregresso esercizio dell’azione civile non preclude il suo trasferimento, a condizione che non sia già intervenuta sentenza di merito. La Corte precisa, in contrario a quanto sostenuto dalla requisitoria, che tale trasferimento non richiede una formale dichiarazione della parte, operando di diritto e rilevabile d’ufficio — come affermato dalle Sezioni civili n. 7633 del 2012 e n. 6293 del 2003 — una volta accertata l’identità delle azioni.

La censura, tuttavia, non consente di ravvisare una stasi priva di rimedi alternativi: l’azione risarcitoria è stata mantenuta in sede civile e la ricorrente non ha prospettato alcun ulteriore pregiudizio oltre la mancata ammissione nel processo penale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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