La restituzione del profitto del reato presupposto non sana la ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17055 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione integrale all’Erario del profitto del reato presupposto, realizzata dall’autore del delitto tributario dopo la consumazione, costituisce un mero post factum privo di efficacia sanante e non determina il venir meno della natura illecita della res oggetto della successiva condotta di ricettazione. Ne deriva che la condotta riparatoria del coindagato non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. né il permanere del periculum in mora giustificativo del sequestro preventivo, dovendo la sussistenza delle esigenze cautelari essere valutata autonomamente rispetto agli effetti premiali riconosciuti all’autore del reato presupposto.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25 novembre 2025, rigettava l’appello avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di 17.500 euro, rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e ritenuta corpo del reato di ricettazione. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la illegittima trasformazione del sequestro impeditivo in misura funzionale alla confisca e con il secondo motivo la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, evidenziando la mancata considerazione della integrale restituzione all’Erario del profitto del reato presupposto compiuta dal coindagato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo di ricorso, rilevando come il ricorrente non avesse indicato la concreta utilità che sarebbe derivata dall’annullamento dell’ordinanza. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere attuale e concreto e deve permanere sino alla decisione, non essendo sufficiente un mero interesse alla correttezza teorica della decisione censurata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che gli eventi successivi alla consumazione del reato presupposto, ancorché consistenti nella restituzione del profitto illecito o nell’integrale riparazione del danno, non determinano il venir meno della provenienza delittuosa del bene oggetto della successiva condotta di ricettazione. La natura delittuosa del denaro ricevuto non è venuta meno per effetto della restituzione compiuta dall’autore del reato tributario, trattandosi di un post factum inidoneo a incidere sulla già perfezionata fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. e sulla derivazione delittuosa del denaro sequestrato.

La Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza attenuante connessa all’integrale ristoro del danno erariale riguarda esclusivamente la posizione processuale dell’autore del reato presupposto e non ha efficacia riflessa nei confronti del ricorrente. La sopravvenuta restituzione del profitto non elide il pericolo concreto che l’indagato, rientrato nella disponibilità delle somme, possa disperderle o reimpiegarle in ulteriori attività illecite.

La Suprema Corte ha infine ribadito il principio per cui avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, essendo il sindacato sulla motivazione consentito solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o risulti apparente. Nel caso di specie le doglianze si risolvevano in censure rivolte contro la motivazione e in non consentiti accertamenti di merito, atteso che il Tribunale aveva motivato in modo puntuale la sussistenza del periculum valorizzando la natura fungibile del denaro e la capacità criminale del ricorrente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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