Concordato in appello: impugnabile solo fuori dai motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 31839 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in esito a concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è soggetta ai limiti di impugnabilità dettati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il patteggiamento. Detta norma, introdotta quale disposizione speciale e limitata al rito speciale, non è estensibile analogicamente, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. L’unico riferimento specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità ma consente la declaratoria con procedimento de plano. Il ricorso per cassazione resta dunque proponibile nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen., con i soli confini segnati dal giudicato formatosi sui capi o punti oggetto dei motivi di appello rinunciati.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Con un unico motivo deduce l’omessa motivazione sul mancato accoglimento dei motivi di appello con cui prospettava un trattamento sanzionatorio più favorevole, con particolare riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.
La questione investe i limiti di impugnabilità della sentenza resa in esito al concordato in appello e il rapporto tra tale istituto e la disciplina restrittiva prevista per il patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022 (dep. 2023, Fazio), che ha superato l’orientamento precedente. Quest’ultimo estendeva al concordato in appello i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettati per l’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Le Sezioni Unite hanno escluso tale applicabilità. La norma richiamata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali in forza del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. Il concordato in appello, diversamente dal patteggiamento, non costituisce rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.
Sotto il profilo dell’impugnabilità, non sussistono differenze tra sentenza ordinaria di appello e sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., mancando una disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorso. L’unico riferimento specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità ma consente la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.
I limiti all’impugnazione non discendono quindi da una disciplina speciale, bensì dall’ordinario effetto preclusivo conseguente alla rinuncia ai motivi di appello. Una volta rinunciato a uno o più motivi, sul punto si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel grado successivo. I confini del ricorso sono delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l’impugnazione nei limiti dell’art. 606 cod. proc. pen..
La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018; Sez. V n. 15505 del 19.03.2018), e quello più recente per cui, raccolte le richieste concordate, le parti non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. III n. 51557 del 14.11.2023).
Nel caso concreto la misura della pena è quella determinata dalle stesse parti, anche per gli aumenti da continuazione; l’accordo sui punti concordati implica rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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