Prescrizione rilevabile d’ufficio in Cassazione anche in caso di ricorso infondato (Cass. pen. Sez. VI n. 30608 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato e mai modificato è regolarmente perfezionata e non richiede la successiva notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’irreperibilità non è integrata quando la raccomandata contenente l’avviso di deposito non sia stata restituita per irreperibilità del destinatario e l’eventuale trasferimento non è stato comunicato dopo l’elezione di domicilio. La perquisizione effettuata ai sensi dell’art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, anche se eseguita illegittimamente, non rende illegittimo il sequestro della sostanza stupefacente e delle cose pertinenti al reato. Infine, l’infondatezza dei motivi di ricorso non preclude alla Corte di cassazione di rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Con sentenza del 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 4 luglio 2017 dal Tribunale di Prato, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e operata la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in mesi 7 e giorni 10 di reclusione nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione, l’inutilizzabilità dei risultati della perquisizione e del sequestro eseguiti senza i presupposti di eccezionale necessità e urgenza, nonché il difetto di motivazione sull’elemento psicologico del reato di resistenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, dichiarandolo infondato. Dagli atti risulta che un primo tentativo di notifica del decreto di citazione per l’udienza dibattimentale di appello è stato eseguito nei confronti dell’imputato al domicilio dal medesimo eletto e mai modificato nel corso del tempo. Di tali circostanze si dà atto anche nel ricorso e non risulta che la raccomandata contenente l’avviso di deposito sia stata restituita per irreperibilità del destinatario.

Deve pertanto ritenersi regolarmente eseguita la notifica all’imputato, non occorrendo la successiva notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ne discende l’infondatezza del motivo, incentrato sull’irreperibilità e sul trasferimento dell’imputato al momento della notifica: la prima non trova conferma in atti, il secondo non rileva in difetto di comunicazione da parte dell’imputato dopo l’avvenuta elezione di domicilio. La Corte precisa di poter esaminare direttamente gli atti, stante la natura processuale dell’eccezione, ed evidenzia l’irrilevanza dell’assunto della Corte d’appello sull’inversione dell’ordine delle notifiche.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui la perquisizione effettuata ai sensi dell’art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 si differenzia da quella di iniziativa della polizia giudiziaria perché non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e rientra in un’attività di carattere preventivo, ma, al pari di quella, se eseguita illegittimamente non rende illegittimo il sequestro della sostanza stupefacente e delle cose pertinenti al reato (Sez. 4, n. 3196 del 2020). L’eventuale violazione dell’art. 103 T.U.L.S. è quindi irrilevante ai fini dell’utilizzabilità probatoria dei reperti; le ragioni dell’intervento sono state comunque illustrate.

Anche il terzo motivo è infondato. Dalla ricostruzione del fatto operata in entrambe le sentenze di merito emerge che l’imputato, dopo essere stato fermato e sottoposto a identificazione e poi a perquisizione, ha colpito al volto un operante con la sacca detenuta, si è dato a una fuga spericolata e ha spinto violentemente dei passanti. Tali circostanze rendono evidente la coscienza e volontà di opporsi all’adempimento dell’atto dell’ufficio, integrando il dolo del reato di cui all’art. 337 cod. pen.

L’infondatezza del ricorso consente alla Corte di rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione: dalla sentenza di primo grado del 4 luglio 2017 all’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta il 4 gennaio 2024, è decorso il termine di cui all’art. 157 cod. pen., pari a sei anni. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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