Concordato in appello impugnabile per cassazione solo sui motivi non rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 31836 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che applica la pena concordata dalle parti, è impugnabile per cassazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. costituisce disposizione speciale, dettata per il solo patteggiamento, e non è estensibile analogicamente al concordato in appello, in forza del principio di tassatività dei mezzi e dei motivi di impugnazione. Il concordato, infatti, non è rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado. I limiti all’impugnabilità non discendono da una disciplina speciale, bensì dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello, sui quali si forma il giudicato sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 03.02.2025, ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

La vicenda processuale giunge in Cassazione perché si tratta di stabilire se, e con quali limiti, sia impugnabile la sentenza resa in esito al concordato in appello, questione sulla quale questa Corte aveva in precedenza richiamato i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione muove dal recente insegnamento delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, che ha superato l’orientamento restrittivo prevalente. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello, rilevando che tale norma è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali.

Il fondamento di tale conclusione risiede nel principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. Diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.

Ne deriva che, sotto il profilo dell’impugnabilità, non sussistono differenze tra sentenza ordinaria di appello e sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. L’unico riferimento normativo specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma consente la declaratoria con procedimento de plano per ragioni di economia processuale.

I limiti all’impugnazione non discendono, dunque, da una disciplina speciale, ma dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: sul punto rinunciato si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in sede di legittimità. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché l’obbligo di motivazione va rapportato all’effetto devolutivo dell’impugnazione.

Nel caso concreto, il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d’impugnazione, eccetto quello sul trattamento sanzionatorio da lui concordato. Inoltre, non aveva prospettato in appello questioni relative a cause di proscioglimento non oggetto di rinuncia, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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