Agevolazione mafiosa e associazione per delinquere: indizi cautelari e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 14401 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione; il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti. Il discrimine tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato risiede nella stabilità dell’accordo, finalizzato alla creazione di una struttura collettiva per un programma delittuoso indeterminato. L’aggravante della agevolazione mafiosa, di tipo soggettivo, richiede il dolo intenzionale, ossia la volontà specifica di favorire l’attività del gruppo mafioso, che non deve essere esclusiva e può accompagnarsi a finalità di vantaggio personale.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato trae origine dall’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per il delitto di associazione a delinquere transnazionale aggravata dall’agevolazione del clan camorristico Di Lauro, nonché per i connessi reati fiscali. La misura era stata confermata dal Tribunale di Milano in sede di riesame, che aveva riconosciuto la gravità del quadro indiziario in ordine al ruolo di promotore e organizzatore di una delle articolazioni del sodalizio, dedito al riciclaggio dell’IVA tramite frodi carosello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamati i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e non confrontabili con l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata le doglianze difensive.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che il Tribunale si fosse limitato a una mera riepilogazione degli elementi indiziari, ravvisando la corretta sussunzione degli stessi nel paradigma dell’art. 416 cod. pen. Il giudice del riesame aveva infatti accertato la preesistenza di una struttura organizzata, la sua espansione programmata nel 2021 tramite accordi con altri gruppi criminali e l’emersione degli indici tipici del vincolo associativo, quali la base strutturale, la ripartizione dei compiti e la suddivisione dei profitti. Ne consegue che l’equazione tra questi elementi e la configurabilità del reato associativo, a fronte della sola prospettazione di una lettura alternativa, non è sindacabile in sede di legittimità.
In relazione all’aggravante della agevolazione mafiosa, la Corte ha ritenuto infondata la censura difensiva circa la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. Tali dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili, erano state corroborate da conversazioni intercettate e dal versamento di una percentuale dei proventi illeciti al clan. La Corte ha inoltre confermato l’interpretazione del Tribunale circa l’elemento soggettivo, richiamando il principio per cui l’aggravante, caratterizzata da dolo intenzionale, non richiede che la finalità di agevolazione sia esclusiva. L’accertamento del concreto e consapevole contributo alla consorteria mafiosa, desumibile da finanziamenti, accordi e forniture di supporto, integra la fattispecie.
Infine, la Corte ha giudicato congrua la motivazione in punto di esigenze cautelari. Il pericolo di fuga era desunto dalla condotta dell’indagato che, dopo la scarcerazione, si era riparato all’estero, mentre il pericolo di reiterazione era ancorato alla professionalità del sodalizio e alla sua operatività protratta nel tempo. In assenza di una specifica confutazione, tali valutazioni, non manifestamente illogiche, non sono censurabili in cassazione.
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Nota della Redazione
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