Convalida del Daspo priva di esame della memoria difensiva è nulla (Cass. pen. Sez. III n. 31852 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione volte a impedire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quando non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva ritualmente depositata nei termini. Il contraddittorio cartolare non può essere inteso in senso meramente formale, quale possibilità di interlocuzione mediante memorie, ma impone al giudice una valutazione effettiva delle deduzioni difensive. Inoltre, in tema di misure volte a prevenire la violenza negli stadi, l’obbligo di duplice presentazione all’autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto, in relazione agli incontri disputati in trasferta, quando, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia possibile per l’interessato raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati.
Il Fatto
Il Questore di una città capoluogo aveva adottato, per un periodo di otto anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di un soggetto, estendendolo anche alle zone circostanti e alle partite disputate all’estero. Il provvedimento prescriveva altresì, per cinque anni, l’obbligo di presentazione personale presso la Questura in occasione di ogni incontro della squadra della città, sia in casa sia in trasferta, all’orario di inizio della partita e quindici minuti dopo il termine previsto.
Il GIP presso il Tribunale aveva convalidato il provvedimento, dando atto della mancata presentazione di memorie difensive. L’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’omessa valutazione della memoria ritualmente depositata e, con il secondo, l’assenza di motivazione sul duplice obbligo di presentazione per le partite in trasferta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Nell’ordinanza di convalida si dava espressamente atto della mancata presentazione di memorie o deduzioni, mentre risultava in atti la prova della produzione della memoria, depositata entro il termine. Il vizio di motivazione non riguarda un dato meramente formale, ma incide sulla garanzia difensiva del soggetto sottoposto alla misura.
Nel ricostruire il quadro, la Corte ha ricordato la sufficienza del contraddittorio cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 legge n. 401/1989, richiamando Sez. 3 n. 35840 del 06.11.2020. Ha poi ribadito che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida priva di riferimento alle deduzioni contenute nella memoria depositata nei termini, richiamando Sez. 3 n. 2862 del 13.11.2014 e Sez. 3 n. 20143 del 27.05.2010.
La Corte ha precisato che il principio del contraddittorio cartolare non può essere inteso in senso meramente formale: la facoltà di presentare memorie impone al giudice una valutazione effettiva delle deduzioni difensive. Ha altresì dato conto dell’orientamento che esclude la nullità per la sola omessa valutazione della memoria, riconoscendo che questa può incidere sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione, richiamando Sez. 2 n. 14975 del 16.03.2018 e Sez. 5 n. 51117 del 21.09.2017. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice aveva affermato l’inesistenza della memoria, quando essa era stata ritualmente depositata.
Anche il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’obbligo di duplice presentazione all’autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto quando, per la distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, l’interessato non possa raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3 n. 13543 del 2023). Poiché né il provvedimento del Questore né la convalida contengono motivazione sul punto, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale, con sospensione dell’efficacia dell’obbligo di presentazione.
Nota della Redazione
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