Omessa comunicazione delle conclusioni scritte del PG in appello cartolare: nullità intermedia (Cass. pen. Sez. V n. 6045 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale, l’omessa comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato di cui all’art. 178, lett. c, cod. proc. pen. La nullità, prodottasi nella fase del giudizio e non sanata dalla mancata assistenza della parte, può essere eccepita con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. La sanzione tutela l’esigenza di garantire la partecipazione attiva e cosciente dell’imputato al procedimento, non riducibile a mera presenza fisica. Rilevata la nullità, il giudice di legittimità accerta la sopravvenuta prescrizione del reato e annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dalla condanna pronunciata dal Giudice di pace di Scalea nei confronti dell’imputato per il reato di percosse di cui all’art. 581 cod. pen., ai danni della persona offesa costituitasi parte civile. Il Tribunale di Paola, in sede di appello, ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 30 aprile 2024.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La questione decisiva attiene alla omessa comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel giudizio cartolare di appello, con conseguente prospettata lesione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale affronta in via prioritaria il primo motivo, ritenendolo fondato. Il Collegio richiama la disciplina emergenziale applicabile al giudizio di appello cartolare e ricostruisce la natura del vizio derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

Secondo la Corte, tale omissione integra una nullità generale a regime intermedio, perché incide sulle disposizioni che regolano l’intervento dell’imputato richiamate dall’art. 178, lett. c, cod. proc. pen. La nullità, verificatasi nella fase del giudizio e non sanata dall’assenza della parte, è eccepibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.

Il percorso argomentativo si sostiene su un precedente specifico: Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901. La Corte ne riprende il principio e lo rafforza con ulteriori richiami, tra cui Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597 e Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152. Da questi arresti si ricava che la tutela dell’intervento dell’imputato non può essere intesa come semplice presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente al procedimento, tanto più nel contesto cartolare.

Nel caso concreto, dall’esame degli atti processuali — accessibili in ragione della natura processuale del vizio — emerge che le conclusioni del Pubblico Ministero sono state depositate, ma non comunicate, e che la difesa ha tempestivamente eccepito la nullità. L’accoglimento del primo motivo comporta la rilevazione della sopravvenuta prescrizione del reato, maturata il 22 novembre 2024 in assenza di atti interruttivi rilevati.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essersi il reato estinto per prescrizione, con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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