Continuazione tra omicidi mafiosi esclusa senza prova dell’unico disegno (Cass. pen. Sez. VII n. 31982 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 81 cod. pen., il riconoscimento in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. postula l’accertamento di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione unitaria. La mera comunanza di contesto criminale, la generica adesione ai programmi delinquenziali di una cosca e l’omogeneità dei moventi non integrano di per sé l’identico disegno criminoso quando difettino l’unitaria ideazione e la preventiva progettazione dei singoli fatti. Il giudice dell’esecuzione deve verificare in concreto la sussistenza degli indici rivelatori, valorizzando la distanza temporale, le modalità esecutive e l’eventuale diversità delle finalità perseguite. Le censure che si risolvono in una rivalutazione alternativa degli elementi già esaminati sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di tre sentenze di condanna. Si tratta di omicidi aggravati dalla finalità di agevolare un sodalizio mafioso.

La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta con ordinanza del 26.02.2025. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato il motivo articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., respingendolo. Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione degli indici rivelatori dell’unico disegno criminoso, ma in realtà propone una lettura alternativa degli elementi già scrutinati dal giudice dell’esecuzione.

La Corte territoriale ha fondato il diniego su argomenti logici coerenti e immuni da fratture motivazionali. Gli omicidi contestati, pur inserendosi nel medesimo contesto di controllo del territorio da parte di un sodalizio mafioso, presentano connotati eterogenei sotto molteplici profili.

Rilevano la notevole distanza temporale tra i fatti, le modalità di esecuzione difformi — in un caso quella del killer, nell’altro quella del procacciatore di armi — e la diversità di angolazione dei moventi. Alcuni episodi erano connessi a una contesa fra cosche rivali; altri, invece, rispondevano a finalità punitive estranee a quel conflitto.

Difetta, in definitiva, ogni elemento univoco di una pregressa e preordinata programmazione; emergono anzi riscontri di segno contrario. Le censure non indicano ulteriori elementi dimostrativi della previa unica ideazione degli specifici omicidi e si risolvono in argomenti di merito sulle prassi e sulle generiche volontà di adesione ai programmi della cosca.

Tali doglianze non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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