Reato continuato in executivis: serve ideazione unitaria ab origine, non generico contesto (Cass. pen. Sez. V n. 34053 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del reato continuato e la sua applicazione in fase esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. esigono l’unicità del disegno criminoso, che richiede la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Tale progettazione non può essere presunta sulla sola base di un medesimo rapporto di contrasto tra i soggetti passivi e l’autore degli illeciti, né dell’identità o analogia dei reati, né di un generico contesto delittuoso, né dell’unicità del fine ultimo perseguito. Occorrono specifici elementi dai quali desumere che tutti gli episodi siano frutto di una originaria ideazione e determinazione volitiva. Un generico scudo protettivo accordato dal sodalizio criminale all’imprenditore colluso, di natura eventuale e prospettica, non costituisce il collante ideologico tra fatti omicidiari maturati in contesti diversi.

Il Fatto

Il condannato aveva presentato istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due omicidi pluriaggravati in concorso, oggetto di distinte sentenze irrevocabili: il primo commesso in danno di un concorrente nel settore dei servizi di pulizia, il secondo in danno di un esponente di un clan antagonista, autore di una richiesta estorsiva.

La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, aveva respinto l’istanza. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione, l’inosservanza degli artt. 597 e 627 cod. proc. pen. e la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sostenendo che l’unitarietà dello scopo perseguito discendesse dalla natura del patto stipulato con il clan.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il giudice dell’esecuzione ha dato conto, con motivazione adeguata e non contraddittoria, delle ragioni per le quali il patto intercorso tra l’imprenditore e il sodalizio non integra il collante ideologico tra i due omicidi. La protezione nell’aggiudicazione degli appalti era suscettibile di tradursi in iniziative concrete; la protezione rispetto ad altrui azioni estorsive era invece generica ed eventuale.

Mancavano riscontri probatori sulla sottoposizione dell’imprenditore a pretese estorsive nel momento in cui strinse l’accordo. Rilevano, inoltre, il notevole lasso temporale tra i due fatti e la diversità dei contesti: l’uno economico, l’altro di affermazione della supremazia criminale del clan sul territorio. L’eliminazione dell’esponente del clan rivale era solo una delle possibili reazioni alla richiesta estorsiva, e dunque frutto di una scelta contingente dei vertici del sodalizio, non prevedibile dal ricorrente.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’unicità del disegno criminoso esige la progettazione ab origine di una serie individuata di illeciti, non desumibile dal solo contesto o dal fine ultimo. Sono citate Sez. II n. 18037 del 07.04.2004, Tuzzeo e Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo.

Il ragionamento del giudice del rinvio risulta rispettoso del mandato della Corte rescindente, sicché non sussiste la denunciata violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.. Il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con tale ragionamento: le censure sono generiche e sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio. Il ricorso è pertanto infondato e segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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