Reato continuato in executivis: onere allegativo del condannato e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 31987 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso. La comune natura predatoria degli illeciti non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione. L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in relazione all’irrogazione della pena.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto di cinque sentenze di condanna. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con ordinanza del 19/03/2025.

Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con motivo articolato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e un vizio di motivazione, lamentando che il giudice avesse posto a suo carico un onere allegativo di elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente valorizzava un passaggio motivazionale di premessa, senza confrontarsi con l’esito della verifica svolta in concreto dal giudice dell’esecuzione sugli elementi ricavabili dagli atti e sulla ricostruzione delle condotte oggetto delle sentenze di condanna.

Il giudice dell’esecuzione aveva dato conto, con argomentazioni aderenti ai dati fattuali e immuni da fratture logiche, dell’insussistenza di tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, pur a fronte della comune natura predatoria degli illeciti. Rilevavano, in senso contrario, la distanza temporale tra i fatti, il diverso contesto spaziale di esecuzione delle condotte, la diversità delle modalità e le caratteristiche differenti degli oggetti sottratti alle persone offese.

A fronte di tale scrutinio il ricorso opponeva una generica critica di principio, senza segnalare dati fattuali trascurati dal giudice dell’esecuzione. La Corte ha richiamato il principio di Sez. 1 n. 28762 del 28/04/2023, secondo cui è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e gli elementi sintomatici della riconducibilità a una programmazione unitaria anche dei reati successivi, restando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali del medesimo disegno criminoso.

La progettazione unitaria doveva dunque ritenersi indimostrata, in base ai principi fissati da Sez. U n. 28659 del 18/05/2017. La Corte ha inoltre ribadito che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato quanto all’irrogazione della pena, come affermato da Sez. 1 n. 30977 del 26/06/2019. Da qui l’inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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