Recidiva e sindacato di legittimità sulla motivazione del trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 29238 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Il giudice deve verificare se la recidiva costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, tale da giustificare una più grave punizione, oppure se un simile incremento non sia riscontrabile. Rilevano, a tal fine, l’occasionalità della ricaduta, i motivi che la determinarono, il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, la diversità di indole delle manifestazioni delinquenziali e la condotta complessivamente tenuta dal reo. La doglianza che si colloca sul piano del merito esula dalle censure deducibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, condanna il ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione e 11.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestati per avere detenuto e trasportato diciassette chilogrammi di marijuana, per avere ricevuto in consegna quantitativi di sostanze stupefacenti e per avere detenuto per la vendita, trasportato e consegnato diverse tipologie di sostanze.

Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni della decisione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice deve stabilire, ai fini dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiva, se quest’ultima costituisca effettivamente, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, tale da giustificare una più grave punizione. Occorre valutare se, invece, per l’occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile. Sono citate Sez. 6 n. 34702 del 16/07/2008, Sez. 6 n. 18302 del 27/02/2007 e Sez. 2 n. 46452 del 19/03/2008.

È dunque compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività, del grado di colpevolezza e di ogni altro parametro individualizzante indicativo della personalità del reo, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27 maggio 2010, motivando adeguatamente in proposito.

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta adeguata. Il giudice di appello ha desunto dai fatti una significativa maggiore pericolosità dell’imputato, desumibile non solo dal precedente specifico la cui condanna è divenuta irrevocabile nel 2016, ma anche dalle numerose condanne riportate al momento del fatto e successivamente, sia per reati diversi sia per reati concernenti la detenzione, la vendita e il trasporto di sostanze stupefacenti.

Stante l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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