Recidiva reiterata e infraquinquennale: aumento di due terzi e prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 32023 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio il giudice di merito adempie il mandato rescindente anche quando, escluso il carattere specifico della recidiva, ne riconosca la dimensione reiterata ed infraquinquennale sulla base di un autonomo esame dei precedenti. Il riconoscimento della recidiva reiterata comporta l’aumento della pena di due terzi, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., che richiama tutti i casi previsti dal secondo comma del medesimo articolo. Da tale qualificazione deriva il corrispondente aumento del termine prescrizionale, con esclusione del decorso della prescrizione.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna per un reato in materia di stupefacenti. La sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva riconosciuto la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, viene annullata con rinvio dalla Cassazione nella parte relativa alla qualificazione specifica dell’aggravante, perché era stata valorizzata una condanna divenuta irrevocabile dopo i fatti.
Il difensore aveva già ottenuto, con ricorso straordinario, la revoca limitata della dichiarazione di irrevocabilità riferita all’affermazione di responsabilità. In sede di rinvio la Corte di appello, esclusa la recidiva specifica, riconosce quella reiterata ed infraquinquennale e conferma la condanna con l’aumento di due terzi. Contro tale decisione il difensore propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e dell’art. 99 cod. pen.: la Corte di appello avrebbe eluso il mandato rescindente rivalutando le medesime condanne già vagliate dalla Suprema Corte. Con il secondo motivo contesta l’aumento applicato, sostenendo che la natura non specifica dei precedenti avrebbe imposto un aumento della metà e non dei due terzi, con conseguente decorso della prescrizione.
La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile perché propone doglianze manifestamente infondate. Il Collegio rileva che la Corte di merito ha invece adempiuto il mandato rescindente: ha valorizzato le indicazioni della Suprema Corte ed ha escluso che la recidiva fosse qualificabile come specifica, riconoscendola nella dimensione reiterata ed infraquinquennale.
Attraverso un’attenta analisi dei precedenti, il giudice di rinvio ha considerato le condanne riportate dal ricorrente, molte delle quali per reati in materia di prodotti con segni falsi, di ricettazione e di detenzione di monete falsificate. Tali precedenti, unitamente al nuovo delitto, indicano l’accrescimento della pericolosità sociale, per la molteplicità di reati caratterizzati da motivi di lucro, movente che sorregge anche il reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte precisa che la recidiva reiterata ed infraquinquennale implica un aumento della pena non della metà, ma di due terzi, come previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. Ne deriva che non possono ritenersi decorsi i termini di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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