Requisitoria non comunicata al difensore e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. II n. 32024 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con l’onere di allegare uno specifico, concreto e attuale interesse. Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, perché funzionali al corretto sviluppo del contraddittorio. Il deposito tardivo esime quindi il giudice dal tenerne conto ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, rinnovava la citazione e celebrava il processo il 17 aprile 2025, confermando la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa all’assicurazione.
Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 94, comma 2, delle disposizioni transitorie del d.l. n. 146 del 2020, che, per gli appelli proposti il 19 gennaio 2022, imponeva la comunicazione telematica immediata della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, comunicazione nella specie omessa. Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale non aveva considerato le conclusioni scritte depositate il giorno precedente l’udienza, con le quali si eccepiva la nullità generale a regime intermedio per l’omessa notifica delle conclusioni del Procuratore generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riafferma che nel giudizio cartolare di appello la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con l’onere di allegare uno specifico, concreto e attuale interesse. Richiama sul punto Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186.
Nel caso concreto, osserva la Corte, la lesione concreta del diritto di difesa derivante dall’omessa comunicazione della requisitoria non è stata evidenziata. La deduzione resta quindi sul piano astratto e non integra il requisito richiesto dalla norma processuale.
Quanto al secondo profilo, il Collegio esclude che il procedimento sia viziato dalla mancata considerazione delle conclusioni della difesa. Queste allegavano il difetto di comunicazione della requisitoria senza indicare alcuna lesione concreta delle prerogative difensive. Essendo state trasmesse il giorno prima dell’udienza, devono considerarsi tardive e inidonee a generare uno specifico onere motivazionale in capo alla Corte di appello.
Il Collegio riafferma quindi che nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo funzionali a consentire il corretto sviluppo del contraddittorio. Il deposito tardivo esime il giudice dal tenerne conto ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio, come affermato da Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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